Avanzamento di grado del militare è interesse legittimo con termine di impugnazione (C.G.A.R.S. n. 50 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa del militare all’avanzamento al grado superiore ai sensi dell’art. 1051 bis del d.lgs. n. 66/2010 non configura un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo. La norma richiede infatti una verifica del possesso dei requisiti e un giudizio di idoneità che implicano l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell’amministrazione. Ne consegue che la relativa azione è soggetta al termine decadenziale di impugnazione dei provvedimenti amministrativi e che non è ammesso un autonomo giudizio di accertamento del diritto al grado. Analoga qualificazione vale per le questioni di inquadramento nei ruoli del pubblico dipendente.
Il Fatto
L’appellante, ufficiale dell’Esercito collocato in congedo per raggiunti limiti di età e contestualmente promosso al grado superiore ai sensi dell’art. 1084-bis del d.lgs. n. 66/2010, ha presentato due istanze per ottenere la valutazione di avanzamento e la promozione in applicazione degli artt. 1051 bis e 1085, co. 2, C.o.m., dolendosi del diniego opposto dall’amministrazione nel dicembre 2021.
Il Ministero della difesa ha riscontrato le istanze con note del 4 aprile e del 15 giugno 2022, limitandosi a confermare i provvedimenti già adottati. Il ricorrente ha impugnato tali note davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che ha dichiarato il ricorso inammissibile: da un lato per l’assenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere su istanze di autotutela; dall’altro per la natura meramente confermativa degli atti impugnati, con irricevibilità della nota del 4 aprile 2022 per violazione del termine decadenziale. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. esamina con priorità logica il motivo con cui l’appellante rivendica la titolarità di un diritto soggettivo alla valutazione e, in caso di idoneità, all’avanzamento di grado, con conseguente inapplicabilità del termine di cui all’art. 29 c.p.a. L’assunto non è condiviso.
La Corte richiama il testo dell’art. 1051 bis C.o.m., che subordina la valutazione e l’eventuale promozione alla verifica del possesso dei requisiti e a un giudizio di idoneità. Tale attività comporta necessariamente l’esercizio di un potere autoritativo discrezionale, con la conseguenza che la posizione del militare è di interesse legittimo. La pretesa può quindi essere azionata solo mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti lesivi.
Il Collegio esclude anche l’ammissibilità di un autonomo giudizio di accertamento e di declaratoria del diritto al riconoscimento del grado, poiché l’azione di accertamento è esperibile a tutela di un diritto soggettivo. A sostegno richiama un orientamento consolidato: Cons. Stato sez. II n. 917 del 2020, n. 8495 del 2019, sez. VI n. 5869 del 2010, sez. V n. 5568 del 2010; nonché, sull’azione di accertamento, sez. III n. 3912 del 2015, n. 1871 del 2012, sez. V n. 3277 del 2014 e n. 5848 del 2011.
In via dirimente, la Corte osserva che la questione attiene al preteso corretto inquadramento nei ruoli, rispetto al quale la giurisprudenza configura unicamente posizioni di interesse legittimo e mai di diritto soggettivo del pubblico dipendente.
Su queste basi l’appello è respinto. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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