PABE e compatibilità paesaggistica: legittimi gli oneri documentali del piano (TAR Toscana n. 924 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il piano attuativo dei bacini estrattivi, in quanto strumento attuativo del PIT-PPR, costituisce parametro di riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica dell’attività estrattiva e può individuare gli oneri documentali da produrre a corredo dell’istanza. Tali previsioni non integrano un aggravamento del procedimento amministrativo, perché modulano l’onere di allegazione in relazione al singolo intervento e demandano al caso concreto le valutazioni idrogeologiche e paesaggistiche. La disciplina che rinvia alle linee segnalatrici di possibilità pluviometrica per il dimensionamento delle vasche è coerente con il regolamento attuativo regionale. La previsione che consente al Comune di valutare la revoca dell’autorizzazione all’escavazione, all’esito di una conferenza di servizi, non invade le competenze delle autorità di sicurezza né viola il principio di tipicità delle sanzioni.

Il Fatto

Le società ricorrenti, titolari di autorizzazioni all’attività estrattiva per diverse cave nel territorio comunale, impugnano la deliberazione del consiglio comunale con cui è stato approvato il Piano attuativo dei bacini estrattivi, unitamente agli atti presupposti e connessi. Le censure investono in particolare le norme tecniche di attuazione del piano, nella parte in cui richiedono documentazione aggiuntiva per la valutazione di compatibilità paesaggistica, impongono criteri per il dimensionamento delle vasche di raccolta e attribuiscono al Comune il potere di valutare la revoca dell’autorizzazione in caso di provvedimenti di messa in sicurezza.

Nel corso dell’udienza le ricorrenti dichiarano la sopravvenuta carenza di interesse sui primi due motivi, per effetto di una successiva deliberazione consiliare che rivede i limiti di resa dell’attività. Restano da decidere i motivi relativi ai vizi propri del piano e quello concernente la cartella relativa alle indagini geologico-tecniche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile la parte del ricorso colpita dalla sopravvenuta carenza di interesse, espressamente dichiarata in udienza e risultante dal verbale. Esamina quindi i motivi terzo, quarto e quinto, respingendoli integralmente.

Sul terzo motivo, il Tribunale richiama la propria sentenza n. 284 del 12 marzo 2024, resa sul medesimo piano, e ne riprende le conclusioni. Le norme tecniche di attuazione che rinviano agli effetti cumulativi sul paesaggio e che elencano i documenti da produrre sono funzionali alla verifica di conformità dei singoli interventi al piano. L’onere documentale risulta “tarato” sulla consistenza dell’intervento, come dimostra la previsione che richiede la caratterizzazione come bosco solo in presenza di aree arborate e quella che consente una presentazione semplificata per le varianti che non comportino nuova autorizzazione.

La richiesta di uno studio idrogeologico e l’approfondimento del valore storico-testimoniale dei crinali non sono illegittimi: il livello di dettaglio dipende dall’invasività dell’intervento programmato e non si può pretendere che il piano predetermini valutazioni riferibili solo a casi concreti. Il Collegio esclude quindi la violazione dei principi di semplificazione e non aggravamento.

Sul quarto motivo, il rinvio alle linee segnalatrici di possibilità pluviometrica è coerente con il Reg. n. 72/2015, che impone al progetto di coltivazione di contenere lo schema e le modalità di gestione delle acque meteoriche e di dilavazione. La previsione non è illogica, anche in considerazione dell’ingravescenza dei fenomeni atmosferici.

Sul quinto motivo, dall’art. 34, comma 9, delle NTA si ricava che, a fronte di un provvedimento di messa in sicurezza, spetta al Comune un potere autonomo di valutare la revoca dell’autorizzazione, filtrato da una conferenza di servizi. La disciplina del PIT-PPR che consente varianti per esigenze di sicurezza non esclude provvedimenti dai quali derivi l’eventuale revoca.

Il sesto motivo è inammissibile. Le censure sulla cartella geologica non indicano alcun pregiudizio concreto alla sfera giuridica delle ricorrenti: per gli atti di pianificazione territoriale non basta la mera vicinitas, occorrendo la dimostrazione della lesione effettiva. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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