Valutazione di avanzamento militare e sindacato giurisdizionale limitato ai vizi macroscopici (Cons. Stato n. 4218 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate si fonda su una valutazione in assoluto di ciascuno scrutinando e non su una comparazione tra gli stessi. La commissione di avanzamento esercita un’amplissima discrezionalità, che investe l’intera personalità del candidato e non si esaurisce nella ponderazione aritmetica dei titoli posseduti. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto confinato al riscontro di vizi macroscopici, emergenti ictu oculi dalla documentazione caratteristica, non essendo consentito isolare singoli episodi di carriera per dedurre l’illegittimità del giudizio. La mancanza di uno o più titoli può essere compensata dal possesso di altri, apprezzati nell’ambito di una valutazione complessiva e indivisibile.
Il Fatto
Un tenente colonnello dell’Arma dei carabinieri, in servizio permanente a disposizione, è sottoposto per la seconda volta a valutazione per l’avanzamento al grado di colonnello del ruolo tecnico per l’anno 2018, comparto sanitario e psicologico. A fronte di cinque ufficiali scrutinati, il ricorrente si colloca al quarto posto della graduatoria di merito, con punteggio di 26,15, posizione non utile all’iscrizione in quadro.
Il militare impugna dinanzi al TAR Lazio il provvedimento ministeriale di avanzamento, deducendo violazione degli artt. 1032, 1058, 1060 e 1071 del d.lgs. n. 66/2010 ed eccesso di potere per travisamento e disparità di trattamento. Il Tribunale respinge il gravame e compensa le spese. Propone appello l’ufficiale, lamentando, tra l’altro, difetto assoluto di motivazione della sentenza e erronea applicazione degli artt. 704, 706, 707 e 708 del d.P.R. n. 90/2010.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara tardiva la memoria di replica depositata oltre il termine dei venti giorni liberi prima dell’udienza, e pertanto non ne tiene conto ai sensi degli artt. 73 c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a. Nel merito, i motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono infondati.
Il percorso argomentativo dell’appellante muove dalla dedotta erronea valutazione comparativa tra la propria posizione e quella dell’ufficiale primo graduato, quanto a espressioni elogiative, qualità professionali e titoli. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1057 c.m. articola il giudizio in due fasi, la seconda delle quali attribuisce il punteggio di merito; l’art. 1058 c.m. disciplina i complessi di elementi oggetto di valutazione e il calcolo del punto; l’art. 1060 c.m. sancisce l’autonomia dei vari giudizi di avanzamento. Gli artt. 700 e seguenti r.m. confermano l’ampia discrezionalità della commissione, chiamata a un apprezzamento globale.
Da tali disposizioni il Collegio trae il principio per cui il sistema della promozione a scelta è caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi, ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, che confluisce in un giudizio globale e complessivo. Ne consegue l’impossibilità di isolare singoli episodi di carriera per affermare l’illegittimità del giudizio, e la scarsa rilevanza del numero di elogi ed encomi, aspetti episodici non decisivi salvo casi eccezionali.
Il sindacato giurisdizionale resta così confinato ai vizi macroscopici, che risaltino ictu oculi per la loro evidenza, dovendo l’incoerenza della valutazione emergere con assoluta immediatezza dall’esame della documentazione. La Corte richiama un consolidato indirizzo, citando tra le altre Cons. Stato, sez. II, n. 982/2026 e n. 900/2024, nonché sez. IV, n. 4584/2017. La discrezionalità è maggiore ai gradi più elevati, ove la scelta si fonda su minime differenze.
Calata la fattispecie concreta, il Collegio rileva che la sentenza impugnata ha argomentato in modo completo su tutte le doglianze, sia pure sinteticamente come consentito dagli artt. 3 e 88, comma 2, lett. c) c.p.a. Il giudizio espresso sulla parte appellante non evidenzia valutazioni macroscopicamente irrazionali, incoerenti o abnormi. L’appello è dunque respinto, con salvezza degli atti impugnati e condanna dell’appellante alle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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