Nesso causale e rischio tipizzato per i militari esposti a uranio impoverito (Cons. Stato n. 4219 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante il servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro, non è necessario il riscontro effettivo del nesso eziologico. La legge considera il rapporto di causalità come insito nel rischio professionale tipizzato, con la conseguenza che grava sull’amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Il militare deve dimostrare le attività svolte, l’inserimento in una delle situazioni tipizzate, le particolari condizioni ambientali o operative che hanno aumentato il rischio e il carattere tumorale della malattia espressiva di quel rischio. Risultano viziati per eccesso di potere i giudizi dei comitati di verifica che neghino il beneficio sulla sola assenza di studi scientifici attestanti con certezza la correlazione causale.

Il Fatto

Un ufficiale generale dell’Esercito, in congedo, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia ematologica diagnosticatagli nel 2014, con contestuale domanda di equo indennizzo commisurato alla quinta categoria della Tabella A del d.P.R. n. 915/1978. La richiesta si fondava sul servizio prestato quale comandante di reggimento in una missione internazionale nei Balcani, con attività di bonifica di aree interessate da residui bellici.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva escluso la derivazione dall’attività lavorativa e il Ministero della difesa aveva respinto l’istanza. Il T.R.G.A. di Trento ha respinto il ricorso, ritenendo non dimostrata l’efficienza causale dell’esposizione agli inquinanti. In sede civile, il giudice del lavoro aveva invece già accertato il nesso e riconosciuto lo status equiparato alle vittime del dovere, con erogazione della speciale elargizione e degli assegni vitalizi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive anzitutto il perimetro della decisione: l’accertamento della causa di servizio rileva solo per i benefici ulteriori rispetto a quelli già conseguiti, poiché il medesimo evento non tollera duplice tutela previdenziale. Il punto non è contestato dall’appellante.

Nel merito, il Consiglio di Stato richiama gli arresti dell’Adunanza plenaria n. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025. Per le patologie tumorali contratte in particolari condizioni ambientali e operative, l’art. 603 c.o.m. e gli artt. 1078 e 1079 d.P.R. n. 90/2010 hanno rimodulato gli oneri probatori: il legislatore ha positivizzato un rischio specifico, superando le difficoltà dimostrative del caso concreto.

Il riparto è netto. Il militare prova le attività espletate, la riconducibilità a una situazione tipizzata, le condizioni che hanno aumentato il rischio e la natura tumorale della patologia. Assolto tale onere, l’amministrazione deve fornire la prova contraria, dimostrando la genesi extra-lavorativa. Il giudizio del Comitato che si limiti a rilevare l’assenza di studi scientifici è viziato per eccesso di potere.

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene l’appello fondato. L’interessato ha documentato tipo, tempo e luogo delle attività in un contesto di costante contatto con materiale contaminato, con riscontro di nanoparticelle nei tessuti; la relazione del superiore gerarchico non è mai stata contestata. Il Comitato non ha indicato alcuna causalità alternativa, limitandosi a notazioni generiche. La sentenza di primo grado si è basata su risultanze statistiche superate.

L’appello è quindi accolto e, in riforma, il ricorso di primo grado è parimenti accolto, con annullamento degli atti impugnati. Restano salve le ulteriori valutazioni dell’amministrazione, secondo l’effetto conformativo della pronuncia, non potendo il giudice amministrativo sostituirsi alla pubblica amministrazione. Le spese del doppio grado sono liquidate a carico delle amministrazioni soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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