Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e condizione dei centoventi giorni (TAR Campania n. 1668 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali, si applica anche al giudizio di ottemperanza e ne costituisce condizione di procedibilità. L’azione è quindi ammissibile solo se proposta dopo la scadenza di tale termine, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Il presupposto processuale ulteriore è la definitività della sentenza azionata, provata mediante attestazione di passaggio in giudicato. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e, per il caso di perdurante inadempimento, nomina il commissario ad acta e condanna al pagamento della penalità di mora.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Campania per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per due anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di mille euro. La pronuncia è stata notificata all’amministrazione e la cancelleria ha certificato il passaggio in giudicato.
Rilevata la perdurante inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare ammissibilità e procedibilità del ricorso. Ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 114, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario presuppone che essa sia passata in giudicato e che la parte ne dia prova. La ricorrente ha depositato copia autentica della sentenza e il certificato di definitività rilasciato dalla cancelleria, assolvendo correttamente all’onere probatorio.
Quanto alla procedibilità, l’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 impone alle amministrazioni statali di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo; prima di tale termine il creditore non può procedere a esecuzione forzata. Il Collegio aderisce all’indirizzo costante secondo cui il termine dilatorio opera anche nel giudizio di ottemperanza, quale condizione di procedibilità dell’azione. Nella specie la sentenza è stata notificata il 29 marzo 2024, con scadenza del termine il 27 luglio 2024, mentre il ricorso è stato depositato il 3 dicembre 2025. La condizione risulta quindi soddisfatta.
Nel merito il ricorso è fondato. L’inerzia dell’amministrazione davanti a un comando giudiziale chiaro e passato in giudicato integra violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza azionata, con accredito della somma entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione.
Per il caso di perdurante inerzia viene nominato sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., individuato nel Dirigente Generale competente, con insediamento su istanza di parte e intervento entro trenta giorni. È accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’effettivo adempimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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