Condono edilizio, vincoli e atto plurimotivato: onere di prova sul ricorrente (TAR Sicilia n. 1834 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso, anche ove gli ulteriori motivi riferiti alle distinte rationes decidendi risultino fondati. Nel giudizio di impugnazione del diniego di condono edilizio, grava sul ricorrente, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., l’onere di comprovare la non sussistenza dei vincoli posti a fondamento del provvedimento ostativo. Ai sensi del comma 27, lettera d), dell’art. 32 L. 326/2003, sono insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, idrogeologico-forestale e sismico, salvo che ricorrano congiuntamente le condizioni normativamente previste. Il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma va contemperato con l’ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata nel 2004. Il diniego si fondava su due ragioni autonome: da un lato, il sopralluogo del Corpo Forestale avrebbe accertato opere ulteriori rispetto a quelle dichiarate in domanda; dall’altro, l’area sarebbe stata sottoposta a molteplici vincoli, con opere non condonabili ai sensi del comma 27, lettera d), dell’art. 32 L. 326/2003.
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’informativa del Corpo Forestale era formulata in termini presuntivi, che il provvedimento indicava genericamente vincoli e difformità e che il diniego ledeva diritti costituzionalmente garantiti propri e del fratello disabile convivente. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il provvedimento come atto plurimotivato, fondato su due ragioni autonome e distinte. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici è sufficiente a sostenere l’atto e a determinare il rigetto del ricorso.
Sul primo profilo, il ricorrente assume che il verbale del Corpo Forestale qualificasse come “presumibilmente” successive all’istanza le opere realizzate. Il Tribunale rileva però che il verbale non è stato prodotto in atti: le argomentazioni sul suo contenuto non sono quindi verificabili, e il Collegio si attiene a quanto emerge dal provvedimento impugnato, nel quale l’espressione dubitativa non compare, essendo invece attestato l’accertamento di opere ulteriori rispetto all’istanza di condono.
Analoga conclusione vale per la seconda ragione ostativa. Il ricorrente ha contestato solo genericamente la tipologia dei vincoli e la loro incidenza preclusiva. Secondo la regola dell’art. 2697 c.c., su di lui gravava l’onere di provare la non sussistenza dei vincoli; l’assunto è inoltre erroneo, poiché la norma richiede il concorso congiunto delle condizioni di condonabilità, tra cui la conformità urbanistica e la riconducibilità a opere di minore rilevanza.
Il Collegio osserva che l’esistenza di vincoli preesistenti è certa — quello paesaggistico risale alla seconda metà degli anni ’70 — e che le opere rientrano nella tipologia n. 1, comportando creazione di nuova superficie utile. Su questa sola ragione il diniego risulta sufficientemente motivato e vincolato nel contenuto.
Quanto ai profili costituzionali, il Tribunale richiama l’indirizzo secondo cui il diritto all’abitazione non è assoluto ma contemperato con l’ordinato sviluppo del territorio e la tutela dell’ambiente. Il bilanciamento, precisa, non pertiene al giudizio di legittimità del diniego di sanatoria, ma alla fase esecutiva di un’eventuale ordinanza demolitoria. Il ricorso è pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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