Avvalimento premiale e revoca dell’aggiudicazione per offerta superiore alla base d’asta (Cons. Stato n. 3361 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del d.lgs. n. 36/2023 l’avvalimento premiale è ammesso anche nella forma “pura”, diretta al solo miglioramento dell’offerta tecnica, senza che l’impresa ausiliaria debba possedere tutti i requisiti speciali di partecipazione, operando in tal caso il meccanismo della sostituzione dell’ausiliaria. L’erronea attribuzione di un punteggio per certificazioni non possedute, non accompagnata da dichiarazione positiva di possesso, integra un errore valutativo della commissione e non un illecito professionale escludente, non essendo configurabile in capo al concorrente un obbligo di segnalare gli errori dell’amministrazione. L’offerta che, sommando ribasso, costi della manodopera e oneri di sicurezza, supera l’importo posto a base di gara è inammissibile. L’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica, in violazione della lex specialis, ne comporta l’esclusione, essendo sufficiente il mero rischio di condizionamento della valutazione.

Il Fatto

Una società impugna davanti al TAR Puglia, Sezione di Lecce, l’aggiudicazione di una procedura aperta per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, chiedendo l’inefficacia del contratto e il risarcimento. Propone motivi aggiunti avverso l’esecuzione anticipata del servizio e la controinteressata, a sua volta, ricorso incidentale.
Il TAR accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti quanto alla mancata valutazione delle vicende dichiarate nel DGUE e alle ragioni dell’esecuzione anticipata, annullando i due provvedimenti e respingendo il ricorso incidentale. L’aggiudicataria appella; la controinteressata propone appello incidentale subordinato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello principale. Sull’avvalimento premiale rileva che l’art. 101, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 ne consente l’uso anche al solo fine di migliorare l’offerta, superando il diverso indirizzo formatosi sotto il previgente codice (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 4732 del 2024). Il disciplinare non imponeva che l’ausiliaria possedesse tutti i requisiti speciali quando l’avvalimento è circoscritto al punteggio; in ogni caso opererebbe la sostituzione dell’ausiliaria ex art. 104. Quanto al modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e alle certificazioni ISO, le censure sono assertive e investono valutazioni tecnico-discrezionali non sindacabili.

Le asserite dichiarazioni mendaci sono escluse: dalla relazione tecnica emerge che l’impresa si è limitata a elencare le certificazioni astrattamente rilevanti, senza dichiararne il possesso. L’errore è della commissione, non dell’operatore, e non ricorrono i presupposti degli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023. I costi della manodopera da tabelle ministeriali hanno funzione indicativa, con valutazione di congruità insindacabile nel merito; la censura è inoltre inammissibile perché i dati erano già conoscibili all’aggiudicazione.

L’appello incidentale è invece fondato. La stazione appaltante non deve motivare le ammissioni in assenza di contestazioni procedimentali (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 8661 del 2025): le vicende erano state dichiarate e conosciute. Le vicende concluse con assoluzione o non luogo a procedere non sono valutabili, i reati urbanistici non rilevano per l’appalto e il triennio ex art. 96, comma 10 è decorso. Il self cleaning richiede motivazione espressa solo se ritenuto insufficiente.

L’offerta supera la base d’asta sommando ribasso, manodopera e oneri di sicurezza, con violazione dell’art. 70 e della par condicio. Sussiste poi commistione tra offerta tecnica ed economica, per l’inserimento di monte ore e livelli retributivi, e il parco mezzi non raggiunge il 30% a basso impatto ambientale: entrambe le difformità impongono l’esclusione. È invece infondata la censura sull’esecuzione anticipata, adeguatamente motivata. Il rigetto dell’appello principale travolge le domande risarcitorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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