Cessazione della materia per sopravvenuta satisfazione e compensazione delle spese (Cons. Stato n. 3360 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta e pacifica satisfazione dell’interesse sostanziale sotteso all’azione giudiziaria determina la cessazione della materia del contendere e l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado. La tempestiva e spontanea conformazione dell’amministrazione al dictum del giudice, volontariamente estesa alle annualità ulteriori rispetto a quella oggetto della decisione, integra una giusta ragione per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado. La complessità e la novità delle questioni esaminate e risolte costituiscono ulteriore e autonomo fondamento della compensazione.
Il Fatto
La società appellante aveva chiesto al GSE il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento per una propria unità, unitamente all’accesso al regime di sostegno previsto dal d.m. 5 settembre 2011. Con provvedimento del 16 maggio 2021 il GSE riconosceva la qualifica CAR ma respingeva l’accesso al sostegno, sul rilievo che l’intervento non rispettava i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera c), d.m. 5 settembre 2011, non essendo stata l’unità realizzata con componenti nuovi.
La società impugnava l’atto davanti al TAR Lazio, che con sentenza n. 7327/2025 respingeva il ricorso e compensava le spese. Proponeva quindi appello, deducendo violazione del d.lgs. n. 20/2007 e della disciplina attuativa, nonché eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti. In pendenza del giudizio, dopo una sentenza del Consiglio di Stato relativa all’annualità 2016, il GSE riconosceva i certificati anche per le annualità oggetto del presente contenzioso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che, per pacifica ammissione delle parti, l’interesse sostanziale sotteso all’azione è stato pienamente soddisfatto. Da ciò deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo l’orientamento richiamato dal giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, n. 6824 del 2021; sez. VI, n. 8508 del 2021; sez. II, n. 9779 del 2025).
La questione realmente dibattuta attiene alle spese. L’appellante aveva insistito per la condanna del GSE alla refusione, sostenendo che la sopravvenuta definizione non potesse essere addossata alla controparte vittoriosa nel merito. Il GSE, dal canto suo, aveva chiesto la compensazione, valorizzando la spontaneità della propria condotta.
Il Consiglio di Stato accoglie quest’ultima prospettazione. La tempestiva e spontanea conformazione del Gestore alla sentenza n. 5864/2025, volontariamente estesa alle altre annualità, esclude che la definizione del giudizio possa essere imputata a una resistenza ingiustificata. A ciò si aggiungono la complessità e novità delle questioni esaminate e risolte, come già riconosciuto nella decisione su analogo contenzioso tra le stesse parti.
Il Collegio dispone pertanto l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, superando la richiesta dell’appellante. La statuizione sulle spese riflette un criterio di soccombenza sostanziale, calibrato sull’effettivo atteggiamento processuale dell’amministrazione, non sulla mera sequenza cronologica degli atti.
La sentenza viene annullata senza rinvio e le spese del doppio grado integralmente compensate.
Nota della Redazione
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