Titolo di professore emerito: obbligo di motivazione anche a voto segreto (Cons. Stato n. 3355 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del titolo onorifico di professore emerito, come il suo riconoscimento, deve essere assistito da una motivazione autentica, effettiva, piena e trasparente, riferita a entrambi i presupposti del valore scientifico dell’opera e del prestigio apportato all’ateneo. L’obbligo di motivazione non viene meno quando il Senato accademico delibera a voto segreto: la segretezza si tutela con accorgimenti organizzativi, non sacrificando la trasparenza dell’iter logico. Non è sufficiente la motivazione implicita che si limiti a richiamare i presupposti regolamentari e a farne desumere l’insussistenza dalla mancata approvazione della proposta, perché così si sottrae il giudizio discrezionale a qualsiasi sindacato di eccesso di potere. La riserva di amministrazione e l’autonomia universitaria non legittimano zone franche di insindacabilità, in contrasto con gli artt. 24, 111 e 113, secondo comma, Cost.
Il Fatto
Un professore universitario chiedeva all’ateneo il conferimento del titolo di professore emerito, sostenuto da una proposta unanime della Facoltà di appartenenza e dal parere favorevole della Commissione istruttoria. Il Senato accademico negava più volte il riconoscimento, dando luogo a un contenzioso pluriennale segnato da annullamenti giurisdizionali e da una revocazione che aveva accertato l’infondatezza del riferimento alla Loggia P2.
Dopo l’ultimo annullamento, divenuto definitivo, l’ateneo rideliberava in senso negativo. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità della deliberazione per violazione del giudicato, ordinando una nuova valutazione; respingeva invece la domanda risarcitoria. L’Università proponeva appello principale e il professore appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la sequenza dei giudizi per stabilire quale sia il vincolo conformante. La delibera impugnata si era autodichiarata in ottemperanza al giudicato, ma dalla sua lettura emerge che si è limitata a riportare le previsioni regolamentari, a ripercorrere le vicende giudiziarie e a dare atto della proposta favorevole, senza spiegare perché i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 del regolamento di ateneo non sussistessero.
La Corte ribadisce che la riserva di amministrazione e l’autonomia universitaria non sono in discussione, né lo è il limite del sindacato sui giudizi manifestamente abnormi o illogici. Tuttavia consentire che si formino zone franche di insindacabilità significherebbe consegnare l’attività amministrativa all’arbitrio, in violazione del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale e dell’art. 113, secondo comma, Cost.
Il titolo onorifico non è una pretesa del singolo, ma un riconoscimento che esprime valori comunitari. Proprio per questo la motivazione deve sussistere a garanzia anche della comunità scientifica che ha formulato la proposta: questa non è un atto autoreferenziale, ma una manifestazione di intenti unanimemente maturata in seno alla Facoltà. La Corte esclude che possa soccorrere una motivazione implicita di tono tautologico, né che si possano recuperare frammenti di delibere precedenti, tutte annullate: l’obbligo va riferito all’attualità.
Quanto al secondo motivo, i giudicati invocati dall’ateneo erano già stati eseguiti, sia pure illegittimamente, e hanno originato un nuovo provvedimento illegittimo e un nuovo giudicato, che prevale secondo il criterio temporale richiamato dalla giurisprudenza di legittimità. L’appello incidentale è respinto perché il bene della vita non discende dalla proposta di Facoltà e l’accertamento dei requisiti resta affidato alla riedizione del potere.
In funzione di chiarezza la Corte detta i principi conformativi e le modalità esecutive: il Senato affiderà a due componenti il compito di enucleare una proposta per il “sì” e una per il “no”, pubbliche ma con autori riservati, e voterà in modo segreto su di esse. Entrambi gli appelli sono respinti, con spese compensate.
Nota della Redazione
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