Avvalimento premiale inammissibile per la certificazione di parità di genere (TAR Trentino-Alto Adige n. 257 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis d.lgs. n. 198/2006 attiene a una condizione soggettiva intrinseca dell’impresa e non costituisce una risorsa trasferibile mediante avvalimento premiale. Il punteggio premiale previsto dall’art. 108, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 spetta quindi al solo concorrente che ne sia effettivamente titolare. La lex specialis che, per il criterio premiale, imponga la presentazione della certificazione da parte di tutti i componenti del raggruppamento esclude implicitamente il ricorso all’avvalimento migliorativo per quel punteggio. Ne consegue l’illegittimità dell’aggiudicazione fondata sull’attribuzione del punteggio a un RTI in cui la mandante ne sia priva.
Il Fatto
L’ACP ha indetto, su incarico dell’ASSB, una procedura aperta per la gestione di un centro diurno socio-pedagogico per persone con disabilità a Bolzano, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipano tre concorrenti. Il servizio viene aggiudicato a un RTI, con 100,00 punti riparametrati, davanti alla ricorrente cooperativa sociale, ferma a 99,88 punti: dodici centesimi di distacco.
La ricorrente impugna l’aggiudicazione deducendo tre motivi: l’illegittima attribuzione di due punti per il criterio della certificazione di parità di genere, ottenuti dalla mandante tramite avvalimento della mandataria; la mancata presentazione della garanzia provvisoria; l’adozione della determina prima della conclusione della verifica dei requisiti. Chiede inoltre l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e l’accesso agli atti. In via cautelare il Tribunale accoglie l’istanza limitatamente al primo motivo.
La Motivazione della Corte
Sul piano dell’interesse al ricorso, il Collegio rileva che il punteggio tecnico dell’aggiudicatario supera quello della ricorrente di un solo centesimo. Sottraendo i due punti del criterio contestato, la seconda riparametrazione ribalterebbe la graduatoria tecnica e, sommati i punteggi economici, la gara andrebbe aggiudicata alla ricorrente: l’interesse è quindi evidente. La domanda di accesso è invece dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo i documenti medio tempore ostesi.
Nel merito, il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della legge di gara. Il Disciplinare, al punto 3.6, ammette l’avvalimento premiale e ne riporta il divieto di partecipazione simultanea delle imprese ausiliaria e ausiliata, ma al punto 4, relativamente al criterio premiale, prescrive espressamente che, in caso di RTI, la certificazione sia presentata da tutti i componenti. Tale previsione esclude implicitamente il ricorso all’avvalimento migliorativo per quel punteggio.
Passando al merito, il Collegio ricostruisce la cornice normativa: l’art. 108, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 consente alle stazioni appaltanti di attribuire maggior punteggio alle imprese per l’adozione di politiche di parità di genere comprovate dal possesso della certificazione; la legge n. 162/2021 ha introdotto l’art. 46-bis nel Codice delle pari opportunità, con parametri definiti dalla prassi UNI/PdR 125:2022 e certificazione riservata a organismi accreditati. Il premio riguarda l’impresa, non la sua offerta.
Da ciò discende che la certificazione attiene a una qualità intrinseca dell’organizzazione aziendale, non assimilabile a una risorsa messa a disposizione di terzi. Le politiche e le misure adottate in una specifica realtà aziendale non sono efficacemente trasferibili a un’altra, che potrebbe presentare divari diversi. Né l’ausilio, la consulenza o la supervisione dell’impresa ausiliaria possono supplire: simili valutazioni sono riservate agli organismi di certificazione accreditati. Il contratto di avvalimento è perciò inidoneo a garantire l’efficacia delle procedure nell’organizzazione dell’ausiliata.
Il primo motivo è accolto, con annullamento degli atti impugnati. Il secondo motivo è infondato: la ricorrente ha verificato il possesso della certificazione ISO con riferimento a un comitato provinciale diverso da quello che ha partecipato alla gara. Il terzo motivo è parimenti infondato, non costituendo illegittimità l’adozione dell’aggiudicazione prima della conclusione della verifica dei requisiti, che la legge provinciale posticipa alla fine delle operazioni. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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