Porto di fucile: frequentazioni risalenti e mancata prova della loro cessazione (TAR Calabria n. 1981 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sull’affidabilità del richiedente il porto di fucile per uso caccia costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo per illogicità o irragionevolezza. L’amministrazione non deve accertare l’effettivo abuso delle armi, essendo sufficiente il motivato convincimento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, desunto anche da meri indizi e dal potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati legati all’istante da rapporto di frequentazione. Ai fini della revoca del diniego occorrono congiuntamente positive sopravvenienze che abbiano modificato il quadro indiziario e il decorso di un tempo ragionevole, quantificato in cinque anni. La mera risalenza temporale delle frequentazioni non integra la sopravvenienza richiesta, quando non si deduca la loro effettiva cessazione.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’annullamento della nota con cui il Questore di Cosenza ha respinto l’istanza di revoca del diniego del porto di fucile per uso caccia risalente al 2013. Alla base del provvedimento originario stavano reiterati controlli che avevano visto l’esponente in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi di polizia per calunnia, lesioni personali e violazione della normativa sugli stupefacenti, oltre alla posizione della madre convivente deferita per diffamazione.
Una prima istanza di rilascio, riproposta nel 2017, era stata respinta in ragione della perdurante vigenza del diniego. Nel 2021 l’esponente ha quindi chiesto la revoca, deducendo la risalenza delle frequentazioni, il loro mancato ripetersi e l’assenza di precedenti, e lamentando violazione degli artt. 1, 11, 42 e 43 R.D. n. 773/1931, eccesso di potere e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cornice normativa richiamando l’art. 11 R.D. n. 773/1931, che disciplina i casi di diniego obbligatorio e facoltativo delle autorizzazioni di polizia, e soprattutto l’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931, che consente di ricusare la licenza a chi non provi la propria buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi. È su quest’ultima disposizione che si fonda il provvedimento questorile.
Da tali precetti il Tribunale trae il carattere discrezionale del giudizio sull’affidabilità: valutazione non sindacabile nel merito, salvo il controllo ab externo su un apprezzamento illogico o irragionevole. All’autorità procedente spetta un ampio margine sui presupposti del rilascio o del mantenimento del titolo, senza che il comportamento posto a base del diniego debba essere acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione amministrativa orientata alla prevenzione (richiamato Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021).
Il Collegio ribadisce poi che è sufficiente che dai fatti emerga, anche per meri indizi, l’assenza di perfetta sicurezza sul buon utilizzo delle armi, senza necessità di istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale (TAR Campania, Napoli, n. 137 del 2021). L’affidabilità va desunta da condotte comunque significative, in una valutazione complessiva che porti a un pericolo serio e non remoto di cattiva condotta (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4595 del 2019; TAR Calabria n. 796 del 2018).
Sul versante della revoca, il Tribunale richiama il principio per cui occorrono congiuntamente positive sopravvenienze modificative del quadro indiziario e il decorso di un tempo ragionevole, quantificato in cinque anni (TAR Calabria n. 1101 del 2025). Il diniego non richiede un oggettivo abuso delle armi (TAR Calabria n. 591 del 2023) e assume rilievo ostativo il pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 801 del 2023).
Applicando tali coordinate, il compendio istruttorio resiste alle censure: le frequentazioni sono reiterate e avvenute in luoghi e contesti distinti, e il ricorrente non ha dedotto elementi da cui inferire l’interruzione dei rapporti. Il giudizio prognostico del Questore risulta perciò ragionevole, coerente e adeguatamente motivato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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