Condono edilizio su area vincolata: parere tardivo e silenzio assenso (Cons. Stato n. 3305 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel condono edilizio avente ad oggetto immobili ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il termine per il rilascio del parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo non è quello di quarantacinque giorni previsto dall’art. 146, comma 5, cod. beni culturali, bensì quello di centottanta giorni fissato dall’art. 32, comma 43, legge n. 326/2003, disposizione speciale che regola il procedimento di sanatoria. Ne consegue che il parere reso entro tale termine è tempestivo e vincolante, che non si forma alcun silenzio assenso ex art. 17-bis legge n. 241/1990 e che il Comune, recependone il contenuto valutativo, non è tenuto a un’onere motivazionale ulteriore. Il vincolo paesaggistico opera come ostatività automatica alla sanatoria, sicché le eventuali violazioni procedimentali degradano a mere irregolarità non invalidanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. La sinteticità della motivazione della sentenza resa in forma semplificata non integra di per sé vizio, esaurendo l’effetto devolutivo dell’appello ogni doglianza non esaminata.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato nel 1986 istanza di condono edilizio per un immobile situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Comune negava dapprima l’autorizzazione paesaggistica e poi il condono, recependo il parere sfavorevole della Soprintendenza. Il Tribunale amministrativo adito respingeva il ricorso con sentenza in forma semplificata, richiamando la disciplina dell’art. 32, comma 43, legge n. 326/2003.

L’appellante ha censurato la sentenza per carenza di motivazione, per l’improprio ricorso al principio dell’assorbimento e per l’erronea applicazione della norma sul termine del parere, sostenendo che le funzioni in materia di paesaggio sarebbero state delegate ai Comuni e che il parere, reso oltre quarantacinque giorni, sarebbe stato tardivo e non vincolante, con conseguente formazione del silenzio assenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi. La sinteticità della motivazione non costituisce di per sé vizio della sentenza resa in forma semplificata, perché l’effetto devolutivo dell’appello consente al giudice di secondo grado di esaminare ogni profilo non trattato dal primo giudice (richiamate Cons. Stato n. 835 del 2010, n. 1081 del 2009 e n. 5194 del 2018). Nel caso concreto i profili fattuali e di diritto della decisione risultano chiaramente individuabili, con esclusione di ogni ipotesi di nullità.

Quanto all’assorbimento, la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. rappresenta un’ipotesi di legge che deroga al generale divieto di assorbimento dei motivi (Cons. Stato n. 3995 del 2024; Ad. Plen. n. 5 del 2015).

Nel merito, il TAR ha correttamente ritenuto che il parere della Soprintendenza fosse tempestivo, perché reso nel rispetto del termine di centottanta giorni previsto dall’art. 32, comma 43, legge n. 326/2003, norma speciale che impone il preventivo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. La specialità del procedimento di condono rende inapplicabile il diverso termine dell’art. 146 cod. beni culturali. Il Comune ha legittimamente recepito il contenuto valutativo del parere, non essendo configurabile un onere motivazionale specifico e ulteriore.

Caduta la premessa del termine breve, resta infondata la censura sul silenzio assenso ex art. 17-bis legge n. 241/1990. Le restanti doglianze, sostanziali e procedimentali, si infrangono contro il dato incontestato della sottoposizione dell’area a vincolo paesaggistico, che ha carattere automaticamente ostativo alla sanatoria secondo la disciplina della legge n. 326/2003 (conformi Cons. Stato n. 457 del 2026, n. 497 del 2026, n. 805 del 2026 e n. 1197 del 2026). Le eventuali violazioni procedimentali degradano pertanto a irregolarità non invalidanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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