Fascia dei 150 metri e condono: l’urbanizzazione non deroga al vincolo (TAR Sicilia n. 1905 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza che il fabbricato abusivo ricada in un’area ampiamente urbanizzata e antropizzata non integra un caso di deroga al vincolo di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia, restando estranea alla problematica della tutela paesaggistica ogni valutazione sull’urbanizzazione di fatto della zona. Le esigenze di urbanizzazione non possono superare le prerogative di tutela del paesaggio, in forza del principio di prevalenza del piano paesaggistico sugli altri strumenti di pianificazione urbanistica. Il principio della tutela del legittimo affidamento opera solo a favore di chi versi in una situazione incolpevole: chi si trova in una situazione di abusivismo volontario non può invocare aspettative legittime, né fare affidamento sul condono, istituto non prevedibile, e il suo affidamento non incide sulla legittimità del provvedimento fuori dai procedimenti di autotutela. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale che impone il vincolo, in quanto finalizzata alla tutela dell’interesse di rango primario dell’ambiente.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 5 del 15 febbraio 2019, con cui il Comune ha rigettato l’istanza di sanatoria presentata dal loro dante causa ai sensi della l. n. 724 del 1995, per abusi realizzati nel 1992, e ha ordinato la demolizione delle opere. Il provvedimento era motivato con riferimento all’ubicazione nella fascia di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia.

I ricorrenti hanno dedotto la violazione della disciplina regionale in materia, l’irrilevanza della sentenza penale di condanna richiamata e la lesione del legittimo affidamento, per essere il provvedimento intervenuto a distanza di oltre ventiquattro anni dall’avvio del procedimento su istanza di parte e di oltre sei anni dall’acquisto dell’immobile. In via subordinata hanno prospettato l’illegittimità costituzionale della norma regionale sul vincolo. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il collegio rigetta il ricorso richiamando i principi affermati, per una fattispecie analoga, dalla sentenza del CGA n. 73 del 25 gennaio 2024. Il primo motivo è infondato: in disparte ogni valutazione in fatto sull’urbanizzazione della zona, l’area ampiamente antropizzata non costituisce caso di deroga al vincolo di inedificabilità a ridosso della battigia.

Il Tribunale osserva che il paesaggio è un valore imprescindibile e non derogabile dal legislatore regionale, come affermato dalla Corte cost. n. 74 del 2021 e dalla Corte cost. n. 240 del 2020. Le esigenze di urbanizzazione non superano le prerogative di tutela paesaggistica, in base al principio di prevalenza del piano paesaggistico sancito dall’art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, espressione della cura esclusiva statale degli interessi ambientali ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., come chiarito dalla Corte cost. n. 192 del 2022. Il collegio aggiunge che ammettere il superamento del precetto in ragione della sua reiterata violazione affiderebbe la forza cogente delle prescrizioni di diritto pubblico alla volontà dei destinatari e determinerebbe una irragionevole lesione del principio di uguaglianza.

Il secondo motivo è infondato perché la sentenza penale di condanna è elemento richiamato ad abundantiam, essendo il provvedimento motivato sull’insanabilità degli abusi. Quanto al terzo motivo, il Tribunale rileva che l’ordinamento tutela l’affidamento solo se incolpevole, secondo Ad. plen. n. 9 del 2017: nel caso di specie il privato versa in una situazione di abusivismo volontario e non può invocare il condono, istituto non prevedibile, qualificato come intervento eccezionale di grande riforma dalla Corte cost. n. 252 del 2022. L’affidamento, inoltre, non si riverbera sulla legittimità del provvedimento fuori dall’autotutela, potendo al più fondare una responsabilità.

Non rileva che l’abuso sia stato realizzato dai danti causa: la legittimazione all’istanza di sanatoria spetta al proprietario portatore dell’interesse a sanare, in base al combinato disposto dell’art. 23 della l.r. n. 37 del 1985 e dell’art. 31, commi 1 e 3, della legge n. 47 del 1985, e l’istanza del precedente proprietario può essere volturata al subentrante. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera a), della l.r. n. 78 del 1976, prospettata per violazione degli artt. 3 e 42 Cost., è dichiarata manifestamente infondata in ragione della finalizzazione della norma alla tutela dell’ambiente. Il ricorso è rigettato, con nulla per le spese in assenza di costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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