Avviso orale illegittimo se manca una pluralità di reati ravvicinati e significativi (TAR Toscana n. 1499 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale adottato ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 presuppone che il destinatario sia persona dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. Tale qualificazione richiede una pluralità di fatti di reato attribuibili all’interessato, compiuti in un contesto temporale ravvicinato e connotati da significatività oggettiva, dai quali inferire la pericolosità sociale. Non integrano il presupposto una sanzione amministrativa, un deferimento risalente nel tempo e un unico episodio attuale oggetto di separato provvedimento e di accertamento non definitivo. Il quadro indiziario così composto è debole e non consente di inferire la dedizione a delinquere, con conseguente annullamento del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’avviso orale emesso dal Questore di Firenze, che lo ha ritenuto abitualmente dedito alla commissione di reati idonei a mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Avverso l’atto aveva proposto ricorso gerarchico al Prefetto, formatosi il silenzio-rigetto.
Contro il provvedimento e il silenzio il ricorrente articola tre motivi: difetto dei presupposti di legge e assoluta carenza di motivazione; erronea valutazione degli elementi richiamati, consistenti in un DACUR adottato per fatti di lesioni non ancora definitivamente accertati, in un deferimento per guida in stato di ebbrezza e in una sanzione amministrativa per violazione delle misure anti-Covid; assenza di comportamenti connotanti pericolosità sociale. La Questura si costituisce e deposita documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il presupposto della misura nell’essere il destinatario tra i soggetti dediti alla commissione di reati lesivi della integrità fisica o morale dei minorenni, della sanità, della sicurezza o della tranquillità pubblica. La formula normativa non si esaurisce nella commissione di un reato, ma richiede una dedizione, cioè una condotta abituale.
Da qui la costruzione degli indici rivelatori: occorre una pluralità di fatti di reato attribuibili all’interessato, compiuti in un contesto temporale ravvicinato e connotati da una loro significatività oggettiva. Solo da tali elementi il giudice amministrativo può inferire la pericolosità sociale del destinatario. Il parametro non è la generica allarme sociale, ma la consistenza qualitativa e cronologica degli episodi.
Applicando il criterio al caso concreto, il Tribunale esclude che gli indici siano riscontrabili. Il richiamo alla sanzione amministrativa è giudicato non pertinente, perché non costituisce fatto di reato. Il deferimento per guida in stato di ebbrezza risulta risalente nel tempo e quindi non collocabile nel contesto ravvicinato richiesto.
All’attualità residuano soltanto i fatti che hanno condotto all’emissione di un DACUR, per il coinvolgimento del ricorrente in una rissa. Si tratta di un episodio singolo, per di più oggetto di separata impugnazione e di accertamento non definitivo. Il quadro indiziario che ne deriva è debole e non consente di inferire la dedizione alla commissione di reati.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato è annullato, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
Nota della Redazione
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