Cessazione materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse nel contenzioso stipendiale (TAR Toscana n. 1501 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sull’attribuzione delle classi stipendiali dei docenti universitari, la sopravvenienza, nelle more del giudizio, del provvedimento che riconosce al ricorrente la classe agognata con effetti economici retroattivi dal maturare del diritto determina cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse alla decisione. Ove tale esito non sia configurabile, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando la procedura impugnata, per il suo ambito temporale, non riguardava il ricorrente. La compensazione delle spese è giustificata dalla peculiarità della vicenda sopravvenuta.
Il Fatto
Il ricorrente, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze, era stato collocato in aspettativa con assegni ai sensi dell’art. 30-bis del d.P.R. n. 916 del 1958 per l’esercizio di funzioni istituzionali, dal gennaio 2018 al gennaio 2023. Con decreto rettorale del 30 settembre 2024 l’Ateneo bandiva la procedura per l’attribuzione della classe stipendiale superiore, riferita a chi avesse maturato i requisiti nel primo semestre 2024.
Il bando, all’art. 2, commi 5 e 6, escludeva dal computo i periodi di aspettativa che avessero determinato interruzione di carriera e richiedeva un periodo minimo di effettivo servizio pari o superiore a sei mesi. L’allegato 3 individuava per matricola i docenti esclusi, tra cui il ricorrente. Impugnati il bando, la circolare esplicativa e il regolamento di Ateneo, il ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso il successivo bando relativo al secondo semestre 2024. Nelle more, partecipava a quest’ultima procedura e conseguiva la sesta classe stipendiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorrente ha conseguito la quinta classe con decorrenza dal 27 agosto 2021 e la sesta classe, per effetto di decreto rettorale del 10 luglio 2025, con decorrenza dal 27 agosto 2024, cioè dal maturare del prescritto triennio dal precedente aumento. Poiché l’art. 4, terzo comma, del regolamento approvato con decreto rettorale n. 398/2025 stabilisce che gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto, il riconoscimento produce conseguenze giuridiche ed economiche del tutto analoghe a quelle che il ricorrente avrebbe ottenuto ove avesse conseguito la classe per effetto della procedura bandita nel settembre 2024.
Su questa base il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo all’intera materia contenziosa, ricorso e motivi aggiunti. Non si comprende, osserva il Collegio, quale interesse possa residuare alla decisione di un gravame che tendeva a rivendicare il riconoscimento del periodo di aspettativa ai fini della progressione economica, riconoscimento ormai intervenuto. La cessazione non può essere limitata, come sostenuto dal ricorrente, ai soli atti impugnati con i motivi aggiunti.
In via subordinata, il Collegio rileva che il ricorso sarebbe comunque inammissibile per difetto di interesse. La procedura aperta con il decreto del 30 settembre 2024 era espressamente limitata a chi avesse maturato il triennio nel primo semestre 2024, entro il 30 giugno 2024. Avendo il ricorrente conseguito la precedente classe il 27 agosto 2021, egli avrebbe dovuto attendere il 27 agosto 2024 e dunque la successiva procedura per la possibile attribuzione della sesta classe: nessun interesse, quindi, a contestare un bando che non lo riguardava.
Il Tribunale dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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