Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1322 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica l’esatto adempimento dell’Amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ne accerta l’eventuale inottemperanza parziale. Qualora risulti provato che l’Amministrazione ha riconosciuto solo in parte le spettanze stabilite dal dictat giudiziale, il giudice ordina l’integrale esecuzione entro un termine perentorio e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La declaratoria di cessazione della materia del contendere resta circoscritta ai profili sui quali l’Amministrazione abbia effettivamente e documentatamente adempiuto, senza contestazione del richiedente. L’onere di dimostrare l’avvenuto integrale pagamento grava sull’Amministrazione, non essendo sufficiente la produzione di ordini di pagamento non univocamente riconducibili alle voci retributive dovute.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato, ha agito innanzi al TAR Puglia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto aveva accertato il suo diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nei contratti a termine e alla conseguente progressione stipendiale, condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive.
Dopo il passaggio in giudicato della pronuncia e la notifica al Ministero, il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero rito e ha depositato documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che l’Amministrazione ha adottato un decreto di ricostruzione della carriera del docente, dando esecuzione alla pronuncia sul piano giuridico. Poiché il ricorrente non ha contestato la complessiva quantificazione dei periodi di servizio valutati nel prospetto di computo, il Tribunale ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere su tale profilo.
Diversa è la sorte del profilo economico. Il ricorrente ha contestato che le prime differenze retributive corrisposte afferissero all’anno 2008, mentre, in base al medesimo decreto di ricostruzione, avrebbero dovuto essere riconosciute già dal 2006. La prospettazione ha trovato riscontro nella documentazione acquisita in esito all’ordinanza istruttoria: i conteggi dell’istituto scolastico e i prospetti delle ritenute previdenziali coprono solo le annualità dal 2008 al 2022.
Il decreto di ricostruzione indica espressamente che, dal 5.8.2006, per il servizio svolto presso la scuola statale spettano le differenze retributive di classe. Ne deriva che l’Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere anche gli emolumenti differenziali per gli anni 2006 e 2007. La documentazione prodotta in corso di causa, tuttavia, non offre riscontro in tal senso: gli ordini di pagamento depositati non sono univocamente riconducibili alle differenze retributive del biennio.
Permane dunque, in parte qua, l’inottemperanza al dictat giudiziale, mentre per le spettanze successive deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il ricorso è pertanto accolto per il resto: il Tribunale ordina all’Amministrazione di ottemperare pienamente alla sentenza del Tribunale di Taranto, corrispondendo le residue differenze retributive entro 60 giorni dalla comunicazione. In caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Ragioneria presso la Corte d’Appello di Lecce, con termine di 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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