Avviso orale legittimo senza colloquio e con motivazione sui precedenti (TAR Calabria n. 1884 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema delle misure di prevenzione, l’avviso orale è legittimo quando l’atto è comunicato all’interessato mediante convocazione e consegna a mano da parte di un ufficiale di pubblica sicurezza, essendo tale modalità idonea a soddisfare le esigenze di certezza e garanzia legate alla verbalizzazione. La mancata comunicazione orale non incide sulla validità del provvedimento. Quanto al profilo motivazionale, il giudizio di pericolosità sociale ha natura prognostica: l’Amministrazione può fondarlo su una serie di elementi di fatto, senza necessità di acquisire prove certe e delineate del fatto reato. La sopravvenuta conoscenza di una perizia che accerti l’incapacità di intendere e di volere non travolge l’atto, se il documento non era ancora nel compendio istruttorio al momento dell’adozione, restando salvo il riesame dei presupposti.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato dal Questore della Provincia di Catanzaro il 27 giugno 2024, fondato su una proposta della Compagnia dei Carabinieri. Dalla proposta risultavano precedenti di polizia per furto, percosse e minaccia, oltre a un deferimento in stato di libertà per lesioni personali del 18 maggio 2024.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 per l’omesso colloquio con il Questore, la carenza di motivazione e di istruttoria, l’insussistenza del presupposto della pericolosità e la mancata considerazione delle proprie condizioni di salute. Ha allegato di essere affetto da scompenso psichico, di essere stato sottoposto ad accertamento sanitario obbligatorio e a ricovero il 6 maggio 2024, e di essere stato accertato incapace di intendere e di volere con perizia psichiatrica. Nel corso del giudizio ha prodotto la revoca della misura di sicurezza, disposta dal Tribunale il 10 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La notifica dell’avviso risulta eseguita mediante delega alla Polizia Anticrimine della Questura, che ha provveduto alla consegna a mano e alla lettura del provvedimento, come attestato dal verbale accluso, avente efficacia probatoria fidefacente. Richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 1194/2012 del 9 marzo 2012, il TAR afferma che è sufficiente comunicare l’atto tramite convocazione e consegna da parte di un ufficiale di pubblica sicurezza: la mancata comunicazione orale non incide sulla validità del provvedimento.
Quanto al difetto di motivazione, il Tribunale rileva che sono esplicitate le ragioni che hanno indotto il Questore ad adottare la misura: i precedenti di polizia per furto, percosse e minaccia e il deferimento per lesioni personali. Da tali elementi emerge il pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica, anche in relazione alle categorie richiamate dall’art. 1 d.lgs. n. 159/2011.
Il Collegio chiarisce che nel procedimento di prevenzione non è necessario acquisire prove certe dirette del fatto reato, potendo l’Autorità basare il proprio giudizio, di natura prognostica, su una serie di elementi di fatto dai quali emerge la pericolosità sociale del destinatario. Sul punto richiama il T.A.R. Toscana, sez. IV, n. 513 del 21.03.2025.
Infine, la condizione psichica del ricorrente non conduce a diverso esito. Il provvedimento è stato adottato il 27 giugno 2024, mentre la relazione del CTU che ha accertato l’incapacità risulta redatta il 4 giugno 2024 e presentata all’autorità giudiziaria in data successiva; la proposta di revoca della misura di sicurezza risale al 4 marzo 2026 e la revoca è stata disposta il 10 marzo 2026. Al momento dell’emissione dell’avviso, dunque, la consulenza non poteva far parte del compendio istruttorio a disposizione del Questore. Resta ferma la possibilità di un riesame volto a verificare la permanenza dei presupposti.
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della contenutezza delle difese e delle peculiarità del procedimento.
Nota della Redazione
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