Avviso orale legittimo anche su condotte non accertate in via definitiva (TAR Toscana n. 276 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 è misura preventiva che non presuppone l’accertamento definitivo dei reati posti a suo fondamento. Il Questore può fondare il provvedimento su fatti non ancora giudicati, purché il quadro complessivo riveli una personalità incline a comportamenti antisociali e l’appartenenza a una delle categorie dell’art. 1 del D.Lgs. n. 159/2011. L’eventuale estinzione del reato per patteggiamento non incide sulla valutazione di pericolosità, che attiene agli elementi disponibili al momento dell’adozione. La sopravvenuta condanna penale, ancorché successiva, vale a confermare a posteriori la correttezza della valutazione amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Prefettura di Lucca respingeva il ricorso gerarchico avverso l’avviso orale emesso dal Questore di Lucca ex art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011, unitamente all’avviso stesso. Il provvedimento si fondava sui precedenti per violazione della normativa sugli stupefacenti e su un arresto cautelare per cessione illecita di stupefacenti, con conseguenti morte e lesioni gravissime.
Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione, sostenendo l’insussistenza di plurimi precedenti e l’estinzione del reato per intervenuto patteggiamento. Il Ministero dell’Interno eccepiva l’inammissibilità del ricorso per assenza di lesività attuale dell’avviso orale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare, stante la manifesta infondatezza del ricorso. Ha respinto le prime due censure osservando che la Questura aveva verificato la sussistenza di numerosi procedimenti a carico del ricorrente: segnalazione per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, emissione di ordinanza di custodia cautelare e successiva condanna per coltivazione e cessione di stupefacenti.
Quanto alla pretesa estinzione del reato per patteggiamento, il Tribunale ha chiarito che l’eventuale estinzione non incide sulla valutazione posta a base dell’avviso orale: il Questore esamina le circostanze e gli elementi disponibili in quel momento, univocamente indicativi di pericolosità sociale. Il Collegio ha aggiunto che l’avviso orale può riferirsi persino a fattispecie prive di rilevanza penale, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, richiamando TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 756 del 28.03.2018.
Ha inoltre precisato che, se al momento dell’adozione mancava un accertamento definitivo sui reati di cessione, tale accertamento era poi intervenuto con la sentenza di condanna a cinque anni di reclusione. Quanto al diniego di accesso, lo ha giustificato in ragione della finalità preventiva della misura e della segretazione degli atti, non disponibili presso la Questura per l’esistenza di un procedimento penale in corso.
Il Collegio ha respinto anche il motivo sulla assenza di responsabilità accertata per l’ultimo episodio, ribadendo che la mera sottoposizione a indagine costituiva comunque un precedente utile a definire il quadro di pericolosità. Infine, sulla motivazione, ha rilevato che l’elenco delle condotte dimostrava una contiguità al crimine per le reiterate violazioni in materia di stupefacenti, e che la sopravvenuta condanna confermava a posteriori la correttezza della valutazione amministrativa.
Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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