Carta del docente a precari: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 272 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che riconosce al docente precario il beneficio della Carta del docente, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo per la sorte capitale entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta un dirigente della struttura debitrice, senza liquidazione di compenso. La domanda di pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo con distrazione in favore del procuratore è inammissibile nel giudizio di ottemperanza, perché ivi è parte solo l’assistito e non il difensore, titolare di un autonomo titolo di credito.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 06.03.2024 che le riconosce il diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero all’accredito di 1.500,00 euro oltre interessi e rivalutazione, e alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
Notificato il titolo l’08.03.2024, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, il giudicato si è formato ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è adeguatamente documentata e che, a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione costituita non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.
L’Amministrazione va conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del giudice del lavoro, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il termine è funzionale a consentire le ordinarie procedure di spesa e le eventuali variazioni di bilancio.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà entro i successivi sessanta giorni un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici o in un dirigente delegato. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso.
Il Collegio esamina poi la domanda di pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo con distrazione. La ritiene inammissibile nel giudizio di ottemperanza: ricorrente è esclusivamente la parte e non il procuratore, titolare di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione dell’assistito. La statuizione sul punto resta dunque estranea all’oggetto del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il dispositivo dichiara l’inottemperanza, ordina l’esecuzione nei termini indicati, nomina il commissario per il caso di perdurante inerzia e condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate in 1.000,00 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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