Accesso agli atti e ostensione in corso di causa cessazione materia contendere (TAR Liguria n. 402 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ostensione dei documenti richiesti, intervenuta nel corso del giudizio promosso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse del ricorrente all’accertamento del diritto di accesso e alla condanna dell’amministrazione. La trasmissione della documentazione tecnica mediante indicazione di un collegamento informatico idoneo allo scaricamento è del tutto equivalente alla diretta allegazione degli atti, in difetto di allegazione circa l’erroneità o l’inidoneità del link. La declaratoria di cessazione non integra uno sviluppo “a sorpresa” della lite e non richiede l’avviso di cui all’art. 73 c.p.a., ove la questione sia già entrata nel thema decidendum per effetto delle produzioni e dei rilievi della parte. Il lieve ritardo nell’evasione della domanda e i dubbi di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei pregiudizi giustificano la compensazione delle spese.

Il Fatto

Un condominio, a mezzo della propria amministratrice, ha chiesto al Comune di Sori, ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, di prendere visione ed estrarre copia dei titoli edilizi e paesistici e degli elaborati progettuali relativi all’intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile frontistante, di proprietà di un terzo. A supporto, ha dedotto la necessità di valutare iniziative, anche giudiziarie, a tutela dei diritti del condominio.

Decorso il termine di trenta giorni senza riscontro, il condominio ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna dell’ente all’esibizione, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Comune e il controinteressato non si sono costituiti. In corso di causa il Comune ha avviato il procedimento e, con nota del 1 marzo 2024, ha comunicato l’accoglimento della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’ostensione è intervenuta nel corso del giudizio: il Comune ha trasmesso parte dei documenti richiesti e ha indicato il collegamento informatico per scaricare la residua documentazione tecnica. Da ciò deriva la cessazione della materia del contendere, per venir meno dell’interesse all’accertamento e alla condanna.

La difesa ricorrente aveva contestato l’incompletezza dell’ostensione, sostenendo la permanenza dell’interesse. Il Tribunale esamina la modalità di trasmissione dei permessi di costruire in variante e delle relative autorizzazioni paesaggistiche, inviati senza allegati ma con indicazione del link per il prelievo. Poiché non è stato allegato che il collegamento fosse errato o non idoneo a consentire un agevole accesso, non vi è ragione per ritenerlo non equivalente alla diretta allegazione dei documenti.

Il Collegio esclude la necessità dell’avviso di cui all’art. 73 c.p.a.: la declaratoria di cessazione non costituisce uno sviluppo della lite “a sorpresa”, ma una questione già rientrante nel thema decidendum, alla luce delle produzioni documentali della ricorrente e dei rilievi dalla stessa sollevati sull’incompletezza della sopravvenuta ostensione.

Quanto alle spese, invocate secondo il principio della soccombenza virtuale, il Tribunale non ravvisa i presupposti per la condanna: il ritardo con cui la domanda è stata favorevolmente esitata è lieve, e la mancata specificazione dei pregiudizi eventualmente derivanti dall’intervento edilizio del controinteressato pone dubbi di inammissibilità del ricorso. Le spese sono pertanto dichiarate irripetibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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