Giudicato e spese di lite: legittimazione del procuratore distrattario e limiti (TAR Campania n. 4001 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e la mancata prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione condannata giustificano l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta. Il procuratore distrattario è legittimato all’ottemperanza nei limiti della quota di credito a lui spettante: la delega all’incasso sottoscritta dal codifensore non è assimilabile a cessione del credito né ad altra modificazione del lato attivo del rapporto e non estende la legittimazione processuale alla parte di credito del codifensore. Non spetta la rivalutazione del credito di valuta, né il risarcimento del maggior danno in assenza di prova, restando il ritardo compensato dalla maturazione degli interessi.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di procuratore distrattario, ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione di undici sentenze emesse dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. I titoli recavano condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente e, per un titolo, anche del codifensore.
Il ricorrente ha documentato la notifica dei titoli presso la sede dell’amministrazione, il passaggio in giudicato degli stessi e l’esito infruttuoso delle procedure, con l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna al pagamento, gli accessori, la rivalutazione e il risarcimento del maggior danno, oltre alla nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato il rispetto dei termini previsti dagli artt. 114 e 87 cod. proc. amm. e ha rilevato che le sentenze ottemperande erano state notificate ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, e 115 cod. proc. amm., essendo le copie attestate conformi titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Ha quindi accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica di ciascun titolo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Poiché l’amministrazione non ha allegato prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esatta e integrale esecuzione ai titoli nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Sul piano della legittimazione, il Collegio ha operato una precisazione rilevante. Quanto alla sentenza n. 4039/2023, il ricorrente è distrattario unitamente al codifensore; l’importo riconosciutogli è pari alla metà di quello liquidato, perché la delega all’incasso prodotta in giudizio e sottoscritta dal codifensore non è assimilabile a cessione del credito né ad altra ipotesi di modifica dal lato attivo del rapporto creditorio. Essa non vale quindi a integrare la legittimazione processuale per la parte del credito già riconosciuta e tuttora spettante al codifensore.
Il Tribunale ha inoltre nominato commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, per provvedere, su richiesta del ricorrente, in caso di perdurante inadempienza dopo il termine assegnato. Ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Ha invece respinto la domanda di rivalutazione, trattandosi di credito di valuta, e quella risarcitoria, mancando la prova del maggior danno, anche perché il ritardo nel pagamento resta compensato dalla maturazione degli interessi. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dell’operato cumulo processuale.
Nota della Redazione
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