Avviso orale del Questore: sufficienti gli indizi di pericolosità sociale (TAR Toscana n. 513 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale del Questore, adottato ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né il previo colloquio dell’interessato con l’Autorità di pubblica sicurezza tutte le volte in cui gli atti in possesso dell’Amministrazione risultino sufficienti, secondo il giudizio discrezionale della stessa Autorità, a supportare l’ammonimento. L’invito a tenere una condotta conforme alla legge integra un intervento urgente che giustifica di per sé l’omissione della comunicazione di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990. Il giudizio sotteso al provvedimento ha natura prognostica e non impone l’acquisizione di prove certe del fatto reato, potendo fondarsi su elementi di fatto dai quali emerga la pericolosità sociale del destinatario.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale emesso dal Questore di Prato, con il quale veniva invitato a tenere una condotta conforme alla legge, con avvertenza della possibile proposta di sorveglianza speciale di P.S., nonché il decreto del Prefetto che aveva rigettato il ricorso gerarchico.
Davanti al giudice amministrativo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’assenza del previo colloquio con il Questore o con il funzionario delegato e il difetto dei presupposti, non ritenendosi egli soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge tutte le censure. Sulle garanzie procedimentali i giudici richiamano il costante orientamento secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento e l’audizione dell’interessato non costituiscono presupposti indispensabili dell’avviso orale quando gli atti a disposizione dell’Amministrazione appaiano sufficienti, secondo il giudizio discrezionale dell’Autorità di P.S., per supportare l’ammonimento. Vengono richiamate TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 8968 del 2018 e Cons. Stato, sez. III, n. 7486 del 2023.
La decisione sottolinea inoltre che l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza, consistente nell’invito a cambiare condotta, va considerato urgente e tale da giustificare ex se l’omissione della comunicazione di avvio, secondo quanto già affermato da TAR Toscana n. 1613/2020. Il Collegio rileva poi che il ricorrente non ha dedotto in giudizio elementi nuovi rispetto al ricorso gerarchico, ciò che conferma come il provvedimento prefettizio non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
Quanto alla notifica, il TAR ritiene corretta la consegna a mano effettuata in occasione del transito del ricorrente presso l’aeroporto di Bologna, con lettura dell’atto. Richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 1194/2012, si afferma che nel sistema delle misure di prevenzione è sufficiente comunicare l’atto all’interessato tramite consegna da parte di un ufficiale di pubblica sicurezza, satisfacendo così le esigenze di certezza e garanzia, mentre la mancata comunicazione orale non incide sulla validità del provvedimento.
Nel merito il provvedimento è esente da difetto di motivazione, risultando esplicitate le ragioni dell’intervento: una condanna a quattro anni di reclusione e dodicimila euro di multa per violazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 e il coinvolgimento in ulteriori procedimenti penali. Il Collegio chiarisce infine che nel procedimento di prevenzione non occorre acquisire prove certe del fatto reato, potendo l’Autorità basare il proprio giudizio, di natura prognostica, su elementi di fatto dai quali emerga la pericolosità sociale. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.