Carta docente ai supplenti: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Molise n. 89 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione della copia attestata conforme all’originale. Il TAR, accertata l’inottemperanza, ordina all’Amministrazione di eseguire il titolo entro un termine perentorio e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inadempimento perdurante. La nomina del commissario esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la pena pecuniaria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.
Il Fatto
Una docente precaria, titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, ha ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della c.d. carta del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo.
Il giudice del lavoro ha fatto proprio l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha esteso il beneficio ai docenti supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30 giugno ovvero al 31 agosto dell’anno di riferimento. Formatosi il giudicato, attestato dal Tribunale in data 17.07.2024, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione successiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 17.07.2024. Quanto alle modalità di notificazione, il TAR rileva che il titolo era stato notificato in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione già in data 12.06.2024.
Sul punto il Tribunale richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022 in tema di forma del titolo esecutivo giudiziale. Dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: le sentenze devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione seguite dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.
Il Collegio afferma poi che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice civile, rientra tra quelli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
Nel merito il ricorso è fondato: la somma di € 2.500,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non effettuati nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
In conformità alle richieste della ricorrente, il Collegio nomina fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere in ulteriori 40 giorni. La nomina del commissario esclude, allo stato, i presupposti per la pena pecuniaria ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza. Le spese di lite, liquidate in € 850,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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