Avviso orale del Questore legittimo su sospetti e valutazione globale degli indizi (TAR Valle d’Aosta n. 30 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale del Questore, di cui all’art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011, costituisce provvedimento di natura ed efficacia meramente monitoria e infra-procedimentale, che non comprime la libertà personale del destinatario. Il giudizio di pericolosità sociale che lo precede non richiede prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti meri sospetti sorretti da adeguata motivazione, rispetto ai quali l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. La prognosi di pericolosità deve fondarsi su una valutazione globale degli elementi istruttori, che acquistano pregnanza nella loro concatenazione reciproca secondo i criteri della prova indiziaria, non su un esame atomistico dei singoli episodi.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato dal Questore di Aosta, con il quale è stato invitato a tenere una condotta conforme alla legge e informato che, in caso di perseverazione, sarebbero state proponibili più afflittive misure di prevenzione. Il provvedimento si fondava su due precedenti giudiziari e su una segnalazione presupposta, recante la proposta di applicazione della misura, parimenti impugnata.

Il ricorrente ha dedotto tre motivi: carenza dei presupposti e difetto di attualità della condotta; risalenza nel tempo dei precedenti e modesta rilevanza delle fattispecie, con conseguente difetto di istruttoria e travisamento; infine, violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 per insufficienza motivazionale e per il contrasto con valutazioni favorevoli provenienti da altro contesto. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha escluso l’ingresso degli elementi allegati per la prima volta dall’Amministrazione con memoria tardiva, qualificandoli come non consentita motivazione postuma. Di essi non si è tenuto conto nel vaglio di legittimità.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato i lineamenti dell’istituto, ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa. L’avviso orale semplice non impone vincoli di fare o di non fare e si risolve nell’intimazione a una condotta conforme alla legge, nulla di più di quanto è richiesto alla generalità dei cittadini. Per il giudizio di pericolosità è sufficiente che l’Autorità di polizia sospetti la presenza di elementi tali da far ritenere configurabile una personalità propensa a comportamenti antigiuridici, purché il modello comportamentale complessivo presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere la pericolosità sociale.

Il Collegio ha poi respinto la censura di difetto di motivazione. Il provvedimento preceduto da atti istruttori è adeguatamente motivato per relationem ad essi, purché dal complesso degli atti del procedimento siano evincibili le ragioni giuridiche della decisione. La lettura combinata dell’avviso e dell’atto di proposta rende compiutamente ripercorribili e controllabili il tracciato inferenziale e le ragioni fondanti della misura.

Quanto al dedotto difetto di istruttoria, il Tribunale ha affermato che la prognosi di pericolosità deve fondarsi su una valutazione necessariamente globale degli elementi del compendio istruttorio, i quali acquistano pregnanza nella loro concatenazione reciproca. Anche rimuovendo gli specifici elementi contestati, permane un compendio sufficientemente ampio e coerente da costituire adeguata base inferenziale.

Le critiche difensive volte a sollecitare un vaglio isolato e atomistico delle evidenze sono state disattese. Letti in ottica unitaria, gli elementi contestualizzano un quadro scevro da illogicità o travisamenti e delineano una propensione a comportamenti antigiuridici in un ampio intervallo di tempo: la valutazione prognostica non si attesta quindi su dati risalenti, ma opera una ricostruzione diacronica delle circostanze rilevanti. Le valutazioni favorevoli prodotte dal ricorrente non sono parse probanti, per il loro limitato riferimento al soggetto e per il diverso contesto cui afferiscono. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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