Terzo condono e vincoli relativi: nessun silenzio assenso e sanatoria preclusa (TAR Sicilia n. 2279 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, il silenzio assenso costituisce strumento di semplificazione e non di liberalizzazione: non si perfeziona con il mero decorso del tempo, ma richiede la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti sostanziali per il rilascio del titolo. Nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico opera il regime di silenzio non significativo ex art. 20, comma 4, l. n. 241/1990. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, la sanatoria è preclusa anche in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. Il diniego integrato da atti vincolati non richiede il preavviso di rigetto, né può configurarsi alcun affidamento tutelabile in presenza di illeciti permanenti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva realizzato, in difformità al progetto approvato, una parete esterna sul piano di copertura di un immobile di proprietà, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico, per rendere accessibile un terrazzino dal locale di sgombero. Presentava istanza di condono edilizio ex art. 32 d.l. n. 269/2003 al Comune, che nel 2007 trasmetteva la pratica alla Soprintendenza per il nulla osta.

La Soprintendenza negava il parere con nota del 30 marzo 2023, richiamando la circolare regionale n. 2 del 2022. Il ricorrente impugnava il diniego e l’atto presupposto davanti al TAR Sicilia, deducendo la formazione del silenzio assenso, la violazione delle regole sull’autotutela, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, la qualificazione dell’opera come intervento minore e la lesione dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso. Sul primo motivo, i giudici precisano che il silenzio assenso in materia edilizia non si forma per il solo decorso del tempo, dovendo concorrere i presupposti sostanziali del titolo (richiamando Cons. Stato n. 5156 del 2020 e C.G.A.R.S. n. 1018 del 2022). L’art. 46 l.r. n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato dall’art. 7, comma 1, l.r. n. 5/2011, come confermato dalla Corte cost. n. 155 del 2021, con applicazione diretta dello statuto statale escludente il silenzio assenso per il paesaggio.

Quanto al terzo condono, il Collegio ricostruisce il quadro: l’art. 24 l.r. n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 d.l. n. 269/2003, il cui comma 27, lett. d), preclude la sanatoria per opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici. La Corte cost. n. 252 del 2022 ha dichiarato illegittima la norma regionale interpretativa, ribadendo che il limite ostativo opera anche in presenza di vincoli relativi. Il richiamo del ricorrente al parere C.G.A. n. 291/2010 non è condivisibile.

Il diniego costituisce atto vincolato, con preclusione assoluta della sanatoria: non è pertanto necessaria la comunicazione del preavviso di rigetto. Il Collegio richiama l’art. 21-octies l. n. 241/1990: il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso.

Nel merito, l’opera risulta realizzata nel 1997 in area vincolata e integra nuova volumetria, non riconducibile agli abusi minori. La motivazione per relationem è sufficiente, data la natura del provvedimento. Infine, nessun affidamento è tutelabile in presenza di illeciti permanenti, e la censura sulla disparità di trattamento è generica. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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