Termine a difesa nel procedimento disciplinare militare e sindacato sulla sanzione (TAR Trentino-Alto Adige n. 167 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico del personale militare, il termine di conclusione fissato in novanta giorni dall’art. 1046 del d.P.R. n. 90/2010 può essere legittimamente contratto dall’autorità procedente in ragione della complessità istruttoria e del contesto operativo, con conseguente riduzione del termine a difesa secondo il rapporto fissato dall’art. 1029, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010. La contrazione non integra violazione del diritto di partecipazione quando l’incolpato abbia piena conoscenza dei fatti contestati e non utilizzi il termine assegnato, né richieda proroga. La scelta del tipo e della misura della sanzione costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento, dovendosi escludere il sindacato di merito.
Il Fatto
La ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri in servizio presso una Stazione, ha impugnato la sanzione disciplinare di sette giorni di consegna semplice, irrogata per una condotta tenuta fuori servizio all’interno di un locale pubblico. Secondo la contestazione, la militare, in compagnia di più soggetti, si sarebbe avveduta della sottrazione di alcune bottiglie di superalcolici da un banco bar incustodito e non avrebbe impedito il fatto, accettando poi di consumare quanto sottratto.
Avverso la sanzione la ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, respinto. Ha quindi adito il giudice amministrativo deducendo violazione del diritto di difesa per la contrazione dei termini del procedimento, carenza istruttoria e travisamento dei fatti, nonché sproporzione della sanzione rispetto alla condotta contestata e all’avvenuto risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le richieste istruttorie e l’eccezione di tardività dei documenti depositati dall’Amministrazione, rilevando che gli atti del procedimento rientrano tra quelli che la resistente ha l’obbligo di depositare ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. e che, in difetto, sarebbero comunque acquisibili su ordine del giudice a norma dell’art. 65, comma 3, c.p.a. Quanto alla riunione dei ricorsi connessi, essa attiene a una scelta facoltativa e discrezionale, come si desume dall’art. 70 c.p.a.
Sul primo motivo, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: il termine massimo di novanta giorni posto dall’art. 1046 del d.P.R. n. 90/2010 persegue la duplice finalità di garantire la rapida definizione della posizione disciplinare e i canoni di buona amministrazione. Dall’art. 1029, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010 deriva il termine a difesa, pari a due terzi della durata del procedimento, con riduzione a dieci giorni quando il termine complessivo sia uguale o inferiore a trenta giorni.
Nel caso concreto, la contrazione da novanta a trenta giorni, con termine a difesa di dieci giorni, risulta giustificata e non viziata da eccesso di potere. La ricorrente era già a conoscenza dei fatti fin dal primo contatto con il Comando e aveva spontaneamente risarcito il danno; inoltre, la situazione di turbamento, tale da imporre il ritiro cautelare dell’arma, rendeva opportuna una rapida definizione. Il termine assegnato non è stato utilizzato per memorie difensive, ed è rimasta incontestata la ricostruzione dell’Amministrazione.
Quanto agli altri motivi, il Collegio rileva che la stessa ricorrente riconosce la propria leggerezza e il disvalore della condotta, confermando almeno parzialmente i fatti. Le disposizioni richiamate — artt. 712, 713, 717 e 732 del d.P.R. n. 90/2010 — appaiono congrue rispetto alle plurime violazioni accertate. In materia di sanzioni disciplinari militari, la giurisprudenza amministrativa riconosce all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento, come ribadito dal Cons. Stato, sez. II, n. 1724 del 2023 e dal Cons. Stato, sez. II, n. 3976 del 2023.
La sanzione della consegna semplice si colloca nel rispetto del principio di gradualità: l’Amministrazione ha escluso le sanzioni di stato e ha rinunciato alla più grave consegna di rigore, pur astrattamente comminabile. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della limitata attività difensiva della resistente.
Nota della Redazione
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