Azienda preesistente al d.P.R. n. 317/1996 esente dall’obbligo di SCIA (C.G.A.R.S. n. 675 del 20.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di un’azienda agricola già in possesso di un codice aziendale assegnato dall’unità sanitaria locale e operante prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 317/1996 non è tenuto alla presentazione della SCIA, poiché l’art. 2, comma 5, del d.P.R. n. 317/1996 ne dispone l’inserimento d’ufficio nell’elenco delle aziende registrate. È irrilevante che l’azienda possieda il medesimo codice aziendale di quella paterna, poiché tale codice identifica l’unità epidemiologica, cioè il luogo in cui gli animali sono allevati. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non è giustificata quando il provvedimento di cessazione dell’attività non richiami ragioni di carattere sanitario. La motivazione postuma, introdotta dall’amministrazione in sede giudiziale, è inammissibile, salvo che risulti dagli atti dell’istruttoria.
Il Fatto
Il Comune di Catania, a seguito di un sopralluogo, contestava all’appellante, quale legale rappresentante di un’azienda agricola, la mancata presentazione della SCIA e adottava un provvedimento di cessazione immediata dell’attività. L’interessato proponeva opposizione e, respinte le istanze, impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che rigettava il ricorso con sentenza n. 2775/2023. In sede cautelare il C.G.A.R.S. accoglieva l’istanza, ravvisando il fumus boni iuris nella preesistenza dell’azienda al d.P.R. n. 317/1996 e il periculum in mora nell’arresto dell’attività. L’appellante censurava, tra l’altro, l’errore del primo giudice nell’escludere l’esonero dall’obbligo di registrazione e nel ritenere giustificata l’omessa comunicazione di avvio del procedimento per ragioni sanitarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello. Sul primo motivo, il C.G.A.R.S. rileva documentalmente che l’appellante è titolare di un’impresa agricola individuale sin dal novembre 1993, dedita all’allevamento di bovini e alla produzione di latte crudo senza vendita al dettaglio, e che tale azienda è del tutto autonoma da quella paterna. I terreni sono detenuti in forza di un compossesso riconosciuto dal Tribunale civile.
Accertato il dato storico, il Collegio applica l’art. 2, comma 5, del d.P.R. n. 317/1996, che esonera dalla presentazione della richiesta i responsabili delle aziende già in possesso di un codice aziendale, inserite d’ufficio nell’elenco. Poiché l’azienda era già costituita e in attività nel 1993 ed era munita del codice aziendale assegnato dall’ASP, l’appellante non era tenuto alla SCIA, a differenza dei fratelli subentrati dopo l’entrata in vigore della normativa. È irrilevante la coincidenza del codice aziendale con quello paterno, poiché esso identifica l’unità epidemiologica, ossia il sito di allevamento.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che il provvedimento di cessazione si fonda esclusivamente sull’omessa presentazione della SCIA e non richiama alcuna ragione sanitaria. Il TAR non avrebbe quindi potuto giustificare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento in virtù del carattere doveroso dell’attività. Se la comunicazione fosse stata effettuata, l’interessato avrebbe potuto chiarire le ragioni della mancata presentazione.
Il Collegio afferma il divieto di motivazione postuma: l’integrazione in sede giudiziale è ammessa solo se effettuata mediante gli atti del procedimento, quando l’istruttoria offra elementi univoci. Diversamente, sarebbero vanificati gli apporti collaborativi dell’interessato e si consentirebbe all’amministrazione di modificare unilateralmente l’oggetto del giudizio. Il TAR non avrebbe pertanto dovuto fondare la decisione sulle ragioni sanitarie introdotte dalla difesa dell’ente. L’appello è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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