Revoca dell’autorizzazione edilizia e obbligo di partecipazione procedimentale (C.G.A.R.S. n. 672 del 20.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di revoca dell’autorizzazione edilizia non consente di prescindere dalle garanzie partecipative previste dagli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990. Il provvedimento che dispone la revoca e la conseguente demolizione deve fondarsi su un accertamento effettivo delle difformità esecutive, non su un’asserzione apodittica. Quando il superamento del limite del PAI dipende dalla qualificazione del bordo della piscina come elemento funzionale o meramente estetico, tale valutazione va compiuta prima in sede procedimentale e poi in sede processuale. Il giudice non può supplire alla carenza istruttoria dell’amministrazione con una motivazione assertiva. Le nuove misurazioni competono all’amministrazione in sede di riesercizio del potere, nel contraddittorio con il destinatario.
Il Fatto
I ricorrenti ottenevano dal Comune l’autorizzazione a realizzare una piscina e opere annesse a servizio di una villetta. A seguito di verifica tecnica, rilevata la non conformità del progetto originario alle prescrizioni del Piano Stralcio del Bacino per l’Assetto Idrogeologico, presentavano un progetto di variante, poi autorizzato, che rendeva legittima una piscina di dimensioni determinate.
Un successivo controllo, sollecitato dai vicini, induceva il Comune a ritenere che la piscina fosse stata ampliata oltre i limiti autorizzati, con sconfinamento nel PAI. Seguivano la revoca dell’autorizzazione edilizia e un’ordinanza di demolizione. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo il bordo della piscina elemento funzionale e non estetico. I soccombenti proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi: la violazione delle garanzie partecipative e il travisamento dei fatti nella misurazione della piscina. Il nodo è la qualificazione del bordo: se meramente estetico, la sua inclusione nel calcolo è irrilevante ai fini del superamento della linea del PAI; se funzionale, assume rilievo.
La sentenza appellata aveva affermato che il bordo non può considerarsi rilevante solo per finalità estetiche, costituendo elemento funzionale. Per il C.G.A.R.S. tale asserzione non basta a sorreggere il rigetto: essa meritava adeguato approfondimento, poiché il bordo che giunge fino alla superficie dell’acqua ben potrebbe essere composto da materiale che ne esclude la qualifica di elemento funzionale.
La natura solo estetica o funzionale del bordo ha rilievo determinante per valutare il presunto sconfinamento nel PAI, che costituisce parte non secondaria della motivazione dei provvedimenti di ripristino. Tale valutazione doveva essere oggetto di specifico esame, prima in sede procedimentale e poi in sede processuale.
Da qui il secondo passaggio: non è condivisibile la parte della sentenza secondo cui, trattandosi di revoca, si potesse legittimamente prescindere dal rispetto delle norme sulla partecipazione procedimentale. Se l’appellante avesse potuto partecipare al procedimento, avrebbe potuto prospettare l’osservazione sul bordo della piscina.
Il Collegio accoglie quindi l’appello, riforma la sentenza e annulla i provvedimenti impugnati. Le eventuali nuove misurazioni sono rimesse all’amministrazione in sede di riesercizio del potere, assicurando la partecipazione del destinatario. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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