Silenzio inadempimento e obbligo di provvedere espresso sull’istanza autorizzatoria (TAR Puglia n. 260 del 22.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione è tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza di parte, in forza dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990. Integra pertanto silenzio-inadempimento il protrarsi dell’inerzia oltre il termine di legge, senza che ragioni endoprocedimentali o carenze documentali possano giustificarla. Accertata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del silenzio, il giudice amministrativo ordina all’ente di provvedere entro un termine perentorio, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza se anteriore. L’inutile decorso del termine consente la nomina, su istanza di parte, di un commissario ad acta, con spese a carico dell’amministrazione e possibili profili di danno erariale. Il dovere di provvedere è presidiato dalla trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990, all’atto del passaggio in giudicato.
Il Fatto
La ricorrente è un operatore economico del settore pubblicitario, già utilizzatore degli impianti pubblicitari infissi sul suolo comunale. Ha presentato istanza per il rilascio delle autorizzazioni relative a dieci installazioni reclamistiche da collocare sul territorio del Comune di Mattinata.
L’amministrazione non ha riscontrato la richiesta e non ha assunto alcuna determinazione. La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ente, ai fini della conclusione del procedimento con un provvedimento espresso. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva che, a fronte dell’istanza autorizzatoria, si sono succeduti quattro rinvii della udienza di trattazione, tutti conseguenti ad altrettante richieste della ricorrente. Tali richieste erano fondate sull’assunto di un’imminente definizione della richiesta e di una possibile sopravvenuta cessazione della materia del contendere all’esito delle interlocuzioni con gli organi tecnici comunali. Ciò nonostante, l’atto conclusivo del procedimento non è intervenuto.
Il Collegio esclude che sussistano ragioni endoprocedimentali o carenze documentali idonee a giustificare l’ulteriore protrarsi della definizione dell’istanza. Neppure la nota interlocutoria depositata dalla ricorrente in vista dell’udienza può giustificare un ulteriore rinvio della decisione, in ragione della natura acceleratoria del rito del silenzio attivato dalla società.
Sul piano normativo il Tribunale richiama l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso. Ricorrono pertanto tutti gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento.
Il giudice ordina conseguentemente al Comune di concludere il procedimento con provvedimento espresso nel termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte. In caso di inutile decorso del termine si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, con spese a carico dell’amministrazione e possibili profili di danno erariale.
Le spese del giudizio sono compensate, in ragione dell’assenso espresso al riguardo dal difensore della ricorrente nel corso della camera di consiglio. Il Tribunale dispone inoltre la trasmissione telematica della decisione alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990, all’atto del passaggio in giudicato, e all’Organismo di valutazione interna dell’amministrazione intimata, ex art. 2, comma 9, legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
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