Azione revocatoria fallimentare: legittimato passivo solo l’accipiens non la banca delegata (Cass. civ. Sez. I n. 30031 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di accertamento dell’inefficacia dei pagamenti compiuti dopo l’apertura della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 44 l.fall., la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’accipiens, quale effettivo beneficiario dell’atto solutorio. La banca che abbia eseguito il pagamento su incarico del debitore, operando quale mera delegata, resta estranea al rapporto obbligatorio tra il fallito e il terzo creditore e non è destinataria né dell’azione di inefficacia né della conseguente azione di condanna alla restituzione. L’interpretazione del contenuto della domanda costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione o per omesso esame di fatti decisivi.

Il Fatto

Una società cooperativa agricola, assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, ha convenuto in giudizio una banca chiedendo la declaratoria di inefficacia dei pagamenti che questa aveva eseguito in favore di terzi, con addebito sul conto corrente della società, su ordini impartiti dai liquidatori volontari dopo l’iscrizione del provvedimento di apertura della procedura nel registro delle imprese. Il tribunale ha accolto la domanda e ha condannato la banca alla restituzione di una somma complessiva, oltre interessi.

La corte d’appello, in riforma, ha rigettato la domanda rilevando d’ufficio il difetto di legittimazione passiva della banca. Ha osservato che la banca aveva operato quale mera delegata all’esecuzione dei pagamenti, ma non quale accipiens degli stessi, e che la pretesa restitutoria andava proposta nei confronti degli effettivi beneficiari dei pagamenti inefficaci. Proposto ricorso per cassazione, la Corte lo ha dichiarato inammissibile.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 78 l.fall., in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 l.fall., sostenendo che l’azione proposta fosse volta a ottenere la declaratoria di inefficacia delle operazioni bancarie compiute su un conto corrente risolto ope legis, e che pertanto la banca fosse l’unica obbligata alla restituzione.

La Corte ha rilevato che la ricorrente, così argomentando, si è doluta dell’interpretazione che la corte territoriale ha dato della domanda, qualificandola come azione di inefficacia dei singoli pagamenti eseguiti dalla banca in favore dei terzi, anziché come azione di condanna al pagamento del saldo attivo del conto.

Tale interpretazione costituisce un tipico apprezzamento in fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio della motivazione che trasmodi nella violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., oppure per omesso esame di fatti decisivi. Nel caso di specie la ricorrente non ha lamentato né la mancanza o il vizio della motivazione, né l’omesso esame dei fatti decisivi, né ha indicato e riprodotto in ricorso, con la dovuta specificità come richiesto dagli artt. 366 n. 3 e n. 6 cod. proc. civ., l’emergenza di tali fatti dagli atti del giudizio di merito.

Una volta che la domanda è stata definitivamente interpretata come azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti eseguiti dalla banca in favore di terzi su ordine della correntista, la decisione che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della banca non si presta a censure per violazione di legge. La Corte ha richiamato il principio già affermato secondo cui le domande di accertamento dell’inefficacia dei pagamenti e di restituzione delle somme devono essere proposte nei confronti dell’accipiens, unico legittimato passivo, e non contro la banca che su incarico del fallito ha provveduto alla sua esecuzione, richiamando Cass. n. 7477 del 2020.

La banca-delegata, ha precisato la Corte, rimane del tutto estranea al rapporto obbligatorio tra il fallito e il terzo, e non è destinataria né dell’azione di inefficacia né di quella di condanna alla restituzione, salva una sua eventuale responsabilità, ad altro e diverso titolo, nei confronti del proprio cliente, da dedurre specificamente a fondamento di una distinta azione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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