Azione popolare ex art. 9 d.lgs. 267/2000: serve una situazione giuridica dell’ente (Cons. Stato n. 9046 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione popolare prevista dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000 integra un meccanismo di sostituzione processuale dell’ente locale a beneficio degli elettori e presuppone due condizioni concorrenti: l’esistenza di una situazione giuridica attiva di cui sia titolare il Comune o la Provincia e l’inerzia dell’ente nell’esercitarla in giudizio. La legittimazione sostitutiva non opera quando la domanda riguarda un rapporto giuridico instaurato tra altri soggetti, come la convenzione tra ente concedente e società concessionaria, rispetto alla quale gli enti locali sono terzi. La mera sollecitazione rivolta dall’ente ad altra amministrazione non radica in capo all’ente una situazione giuridica surrogabile. Le determinazioni in materia di continuità territoriale restano rimesse all’apprezzamento discrezionale del Ministero competente, con conseguente inammissibilità della domanda che si traduca in un sindacato su poteri non ancora esercitati.

Il Fatto

Un cittadino elettore del Comune di Taranto ha proposto ricorso davanti al TAR Puglia, agendo in via sostitutiva ex art. 9 d.lgs. n. 267 del 2000 nei confronti del Comune e della Provincia di Taranto. Il ricorrente ha domandato l’accertamento dell’obbligo, in capo all’Enac, alla Regione Puglia e al gestore aeroportuale, di aprire lo scalo di Taranto-Grottaglie ai voli civili e commerciali passeggeri, di riconoscere la continuità territoriale e, in via ulteriore, la decadenza del gestore dalla concessione, con revoca e nomina di un commissario.

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, rilevando che l’inerzia degli enti non era ravvisabile, essendo state avanzate dal Comune e dal Consiglio provinciale specifiche richieste. Nel merito ha escluso alcun obbligo di attivazione dello scalo, rimettendo la scelta alla discrezionalità ministeriale. L’elettore ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la natura dell’azione popolare. Lo strumento ha funzione sostitutiva o suppletiva, non correttiva: l’attore non può porsi in contrasto con l’ente per rimuoverne gli errori, ma solo supplirne l’inerzia. Richiamando la propria giurisprudenza, il Collegio ribadisce che l’azione deve essere volta alla tutela di posizioni giuridiche dell’ente locale, rispetto a pregiudizi derivanti da azioni od omissioni di terzi. Ne deriva un duplice presupposto: situazione giuridica attiva dell’ente e omissione nel farla valere.

Su questa base il Collegio esamina le domande. Gli obblighi invocati in capo al concessionario derivano dalla convenzione n. 40 del 25 gennaio 2002 e dalla concessione governativa. Tale rapporto è instaurato tra l’Enac, ente concedente, e la società concessionaria, e gli obblighi sono diretti a beneficio del concedente. Nessuna situazione giuridica attiva del Comune o della Provincia è quindi configurabile, e nulla muta per effetto della sollecitazione rivolta dal Comune alla Regione, quale socio di maggioranza del gestore: si tratta di mera sollecitazione, estranea a un’azione amministrativa in senso stretto.

Analoga conclusione vale per la domanda di revoca della concessione: gli enti sostituiti sono terzi rispetto al rapporto concessorio e non vantano alcun diritto azionabile. Il richiamo alla legge n. 146 del 1990 e all’interesse generale del servizio non fonda la legittimazione, né altri atti richiamati dall’appellante, come la D.G.R. n. 1681 del 24 ottobre 2017, valgono a costituire situazioni giuridiche attive in capo agli enti locali. Quanto allo spazio-porto e alle sperimentazioni di veicoli aeronautici, l’appellante non ancora il dedotto inadempimento a posizioni proprie del Comune e della Provincia.

In tema di continuità territoriale, il Collegio rileva che l’appellante non supera la statuizione del primo giudice: le determinazioni sono rimesse all’apprezzamento discrezionale del Ministero, ai sensi della legge n. 144 del 1999 e della legge n. 289 del 2002, e il riconoscimento dell’obbligo di attivazione si risolverebbe in un indebito sindacato su poteri non esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. L’appellante si limita a invocare i vincoli della convenzione, così ricondcendo la doglianza al rapporto rispetto al quale gli enti sono terzi. L’appello è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese e senza condanna ex art. 26 cod. proc. amm. e art. 96 cod. proc. civ., non emergendo profili di imprudenza o colpa grave.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *