Progetti di pubblica utilità dei concessionari marmiferi estranei al codice degli appalti (TAR Toscana n. 1451 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le convenzioni con cui le imprese concessionarie di cave si obbligano a realizzare a totale cura e spesa progetti di pubblica utilità su aree comunali, senza alcuna controprestazione a carico dell’Amministrazione, rientrano nell’art. 56, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e nell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e restano estranee alle procedure di evidenza pubblica. Il prolungamento della durata della concessione estrattiva, in quanto effetto direttamente ricollegato al Regolamento comunale e non prestazione dedotta in convenzione, non attribuisce al rapporto natura sinallagmatica e non lo assoggetta al Codice dei contratti pubblici. È pertanto illegittimo il Disciplinare che impone l’applicazione del Codice ai progetti attuativi dell’art. 21 del Regolamento comunale. Resta invece estranea al vizio di incompetenza la delibera di Giunta che adotti tale atto, poiché l’eventuale illegittimità si colloca sul piano della violazione di legge e non del riparto di attribuzioni.

Il Fatto

Quattro gruppi di società concessionarie di cave nel territorio di Carrara impugnavano davanti al TAR Toscana le note con cui il Comune aveva richiesto la presentazione della documentazione prevista dal Codice dei contratti pubblici per l’esecuzione dei progetti di interesse generale assunti in convenzione. Le concessioni, in scadenza al 31 ottobre 2023, erano state prorogate fino al 2025 per effetto della registrazione al sistema comunitario di ecogestione, e poi ulteriormente estese per diciotto anni in ragione dell’impegno alla lavorazione locale di almeno il 50% del materiale e alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità.

I progetti riguardavano la ristrutturazione dell’ex mercato coperto di Avenza, l’itinerario ciclabile Michelangelo e l’allestimento di Palazzo Pisani. Con motivi aggiunti le stesse società impugnavano la delibera di Giunta n. 235 del 2024 e il Disciplinare attuativo, che imponeva espressamente l’applicazione del d.lgs. n. 36/2023.

La Motivazione della Corte

Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, il Collegio respinge anzitutto la censura di incompetenza riferita alle note dirigenziali: si tratta di atti gestori, privi di portata generale, riconducibili all’art. 107, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Analogo esito per la doglianza relativa alla delibera di Giunta, richiamando la sentenza n. 1403 del 17 luglio 2025: la competenza residuale della Giunta, ai sensi degli artt. 42 e 48 d.lgs. n. 267/2000, copre gli atti attuativi degli indirizzi consiliari e delle disposizioni legislative primarie; un eventuale eccesso si colloca sul piano della violazione di legge.

Nel merito il Tribunale richiama la sentenza n. 910 del 21 maggio 2025. L’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 esclude dall’ambito del Codice i contratti a titolo gratuito, anche quando offrano opportunità di guadagno economico indiretto. Nella specie le convenzioni pongono gli oneri di realizzazione interamente a carico delle imprese, mentre il Comune non assume alcuna obbligazione corrispettiva: l’estensione temporale dello sfruttamento della cava discende dall’art. 21, comma 7, del Regolamento comunale e non costituisce prestazione contrattuale.

Convergente il richiamo all’art. 56, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che esclude l’applicazione delle norme sui settori ordinari quando il privato si impegni a realizzare un’opera pubblica a totale cura e spesa, previo ottenimento delle autorizzazioni. La giurisprudenza citata conferma che la gratuità non presuppone l’animus liberale e convive con l’utilità economica indiretta; ciò che rileva è l’assenza di una controprestazione remunerativa dell’opera.

Ne deriva l’illegittimità dell’art. 2 del Disciplinare per violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 56 d.lgs. n. 36/2023, con effetto estensivo, in via di annullamento, alle ulteriori previsioni che recepiscono il Codice per la progettazione, la gara e l’esecuzione. Sono accolti il primo (esclusa la parte sull’incompetenza) e il terzo motivo dei ricorsi introduttivi, oltre al primo motivo aggiunto; assorbiti gli ulteriori profili. Le note dirigenziali vengono annullate, il Disciplinare annullato negli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, con compensazione integrale delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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