Balcone eccedente il 15% della superficie utile e diniego di compatibilità paesaggistica (TAR Campania n. 4726 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice amministrativo d’appello che, riformando l’annullamento del parere favorevole della Soprintendenza, si limiti a escludere il difetto di motivazione dell’atto, non vincola il Comune all’accoglimento dell’istanza di compatibilità paesaggistica. L’effetto conformativo del giudicato è strumentale quando l’annullamento riguardi vizi formali o di mero difetto di motivazione: l’amministrazione deve eliminare il vizio, senza vincolo sui contenuti. Resta pertanto impregiudicata la valutazione sfavorevole fondata su una specifica norma locale che computi i balconi nella superficie utile oltre una soglia percentuale. Il regolamento edilizio che fissa tale soglia al 15% della superficie dell’abitazione non è irragionevole né arbitrario, perché il balcone dimensionalmente rilevante incide sul prospetto e può essere ritenuto incompatibile con i canoni estetici tutelati dall’autorizzazione paesaggistica.

Il Fatto

La ricorrente, erede del titolare di un appartamento nel Comune di Forio, chiede l’annullamento del provvedimento con cui il responsabile del servizio urbanistico ha respinto l’istanza di compatibilità paesaggistica e conformità urbanistica relativa a un balcone realizzato dal de cuius e segnalato con d.i.a. nel 2007, assentito con parere favorevole della Soprintendenza.

Il vicino aveva impugnato quel titolo, ottenendone l’annullamento da questo TAR con sentenza del 2015; la decisione è stata poi riformata dal giudice d’appello con sentenza del 17 marzo 2022, n. 1932. Il Comune ha comunque respinto l’istanza, ritenendo l’intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia con aumento di superficie utile e il balcone eccedente il 15% della superficie utile dell’abitazione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 167, quarto comma, del d.lgs. n. 42/2004.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso per le ragioni già espresse in sede cautelare, esaminando congiuntamente i motivi, tutti fondati sulla presunta reviviscenza del parere della Soprintendenza. Il punto di partenza è la delimitazione dell’effetto conformativo del giudicato amministrativo: occorre distinguere le sentenze a effetto vincolante pieno da quelle a effetto strumentale, con le quali l’annullamento per vizi formali impone solo di eliminare il vizio senza vincolare l’amministrazione nei contenuti.

La sentenza d’appello ha riformato la pronuncia di primo grado perché non ha ravvisato nel parere della Soprintendenza il difetto di motivazione: essa non vincolava dunque il Comune all’accoglimento dell’istanza. Il giudice d’appello, pur esprimendosi per la tendenziale esclusione della superficie del balcone da quella utile, ha espressamente fatto salva la dimostrazione di una specifica norma locale che imponga di computarla ai fini dei parametri edilizi e urbanistici.

È quanto fa l’art. 5 del R.u.e.c. di Forio, secondo cui i balconi non concorrono alla superficie residenziale a condizione che non superino il 15% della superficie dell’intera abitazione. Il balcone in questione eccede tale limite — dato non contestato — e determina un aumento della superficie utile che l’art. 167, quarto comma, del d.lgs. n. 42/2004 considera ostativo al rilascio della compatibilità paesaggistica. Sia la norma sia la sentenza d’appello lasciavano dunque impregiudicata una valutazione sfavorevole ancorata a norme locali.

Il criterio dimensionale adottato dal Comune non è irragionevole né arbitrario: il balcone proporzionalmente rilevante modifica in modo incisivo il prospetto e può impattare «come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell’insieme paesistico» (Cons. Stato, VI, n. 3925 del 2019; TAR Salerno, II, n. 329 del 2021). Non avendo la ricorrente introdotto alcun elemento a supporto della dedotta illegittimità del regolamento, non si ravvisa alcun profilo di immediata evidenza che ne giustifichi l’annullamento.

In conclusione, nonostante il ripristino del parere favorevole della Soprintendenza, legittimamente il Comune ha negato l’autorizzazione applicando, su aspetti non coperti dal giudicato, le disposizioni del proprio regolamento sulla nozione di superficie utile. Il ricorso è infondato e viene rigettato; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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