Braccialetto elettronico, verifica di funzionamento e accertamento irripetibile (Cass. pen. Sez. VI n. 36021 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica empirica sul funzionamento del braccialetto elettronico, consistente nel rilevare materialmente il ritardo di attivazione dell’alert, integra una constatazione e non un accertamento tecnico irripetibile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen.: non richiede specifiche competenze tecniche, è ripetibile e non altera la cosa o la persona, sicché la sua esecuzione senza assistenza difensiva non ne determina l’inutilizzabilità né quella della deposizione che ne riferisce gli esiti. Le dichiarazioni della persona offesa non soggiacciono alle regole dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. e possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, previa verifica rafforzata di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca. Non integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di chi vanti una pretesa su un bene demaniale, non idonea a costituire situazione giuridica attiva azionabile in sede civile, né sorretta da alcun patto provato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado, dalla Corte d’appello di Messina, per i reati di evasione e di violenza privata tentata in danno del fratello. La pena è stata rideterminata in appello. Propone ricorso per cassazione con tre motivi.
Il primo motivo censura l’utilizzabilità dell’accertamento eseguito sul dispositivo elettronico di controllo applicatogli e della deposizione del militare che vi aveva proceduto: secondo la difesa si sarebbe trattato di accertamento tecnico irripetibile eseguito senza garanzia difensiva. Il secondo motivo contesta la valutazione di attendibilità della persona offesa e la comparazione con le testimonianze a discarico. Il terzo lamenta la mancata riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in ragione di un diritto putativo vantato sulla baracca oggetto della contesa.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo richiama la nozione di accertamento tecnico irripetibile: occorrono competenze tecniche specifiche e un oggetto che, per valutazione ex ante e ragionevole prevedibilità, sia destinato a modificarsi per effetto dell’operazione stessa. Il Collegio cita sul punto Sez. I n. 1059 del 2024, Sez. II n. 5283 del 2021 e Sez. VI n. 2999 del 1993.
Nel caso concreto la verifica è consistita in una mera operazione materiale, non richiedente peculiari cognizioni tecniche e ripetibile più volte. Il militare ha solo rilevato che il dispositivo si attivava con circa nove minuti di ritardo dall’allontanamento; la modifica del braccialetto è derivata dalla sua rimozione conseguente all’aggravamento della misura cautelare, fatto contingente estraneo alle caratteristiche intrinseche dello strumento. Il motivo è quindi manifestamente infondato.
Sul secondo motivo la Corte ribadisce che in sede di legittimità non sono discutibili i contrasti testimoniali né la scelta tra versioni divergenti (Sez. V n. 51604 del 2017), né la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. Un. n. 47289 del 2003), essendo inammissibili le censure che investono la persuasività o la diversa comparazione probatoria (Sez. II n. 9106 del 2021). Le dichiarazioni della persona offesa, non soggette all’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., possono fondare da sole il giudizio di responsabilità ove la verifica di credibilità sia più penetrante (Sez. Un. n. 41461 del 2012). La Corte d’appello ha motivato in modo compiuto, valorizzando la coerenza intrinseca del racconto e il riscontro offerto dalla deposizione di un teste, e ha escluso la rilevanza delle testimonianze a discarico.
Sul terzo motivo, la distinzione tra violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si coglie sul piano dell’elemento psicologico: nel secondo l’agente deve agire con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, in autotutela di un diritto suscettibile di contestazione giudiziale, anche se non realmente esistente, senza perseguire un quid pluris (Sez. V n. 10823 del 2026; Sez. Un. n. 29541 del 2020; Sez. II n. 46288 del 2016). L’imputato non poteva vantare alcun diritto tutelabile sulla baracca abusivamente costruita su terreno demaniale: la pretesa pattuizione non avrebbe attribuito situazioni giuridiche attive azionabili, e della sua esistenza manca comunque prova. Il comportamento costrittivo resta quindi ricondotto all’art. 610 cod. pen.
All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 610 c.p. – Violenza privata
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 360 c.p.p. – Accertamenti tecnici non ripetibili