Patteggiamento in appello: limiti al proscioglimento e alle sanzioni sostitutive (Cass. pen. Sez. II n. 760 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concordato sulla pena in appello, il giudice che accoglie la richiesta non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, poiché, per effetto del principio devolutivo, la cognizione è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Sono inammissibili, in quanto non consentite, le censure sulla commisurazione della pena concordata non tradotte in profili di illegalità, essendo il giudice chiamato a sindacare la sola congruità della pena finale. Il giudice di appello non può sostituire d’ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive in assenza di esplicita richiesta delle parti. Ai fini della misura di sicurezza della libertà vigilata è necessario l’espresso accertamento in concreto della pericolosità sociale, non essendo ammessa alcuna presunzione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Napoli Nord, accoglieva il concordato sulla pena proposto da due imputati, riducendo le pene inflitte per i delitti di associazione per delinquere e riciclaggio, e rigettava integralmente l’impugnazione di un terzo condannato per il delitto associativo.
Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati. I primi due ricorrenti avevano definito la propria posizione ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., mentre il terzo lamentava, tra l’altro, l’immutazione del fatto, la violazione dei criteri di valutazione della prova e l’applicazione della libertà vigilata in assenza di accertamento sulla pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i ricorsi degli imputati che avevano definito la posizione con il patteggiamento in appello. In tema di concordato, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove.
La ragione risiede nell’effetto devolutivo dell’impugnazione: una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti, tra cui Sez. 4 n. 52803 del 2018 e Sez. 2 n. 22002 del 2019.
Né possono trovare ingresso censure sulla commisurazione della pena concordata che non si siano tradotte in profili di illegalità. Nel concordato le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale. Quanto agli incrementi ex art. 81 cod. pen., la Corte richiama Sez. 5 n. 7333 del 2018.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che, in caso di concordato in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d’ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive in assenza di esplicita richiesta delle parti. Il principio discende dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 12872 del 2017: il potere del giudice di appello è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce eccezione alla regola devolutiva e segna il limite dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981.
Quanto al ricorso del terzo imputato, la Corte ritiene manifestamente infondato il motivo sull’immutazione del fatto. La nozione di “fatto” di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. va intesa quale accadimento naturale; perché si abbia mutamento occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta (tra i precedenti, Sez. 2 n. 45993 del 2007 e n. 10989 del 2023). Nella specie i giudici d’appello hanno disatteso il gravame segnalando attività operative del tutto omogenee alla contestazione.
Infondato è anche il motivo sulla libertà vigilata. In tema di misure di sicurezza, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’applicazione può essere disposta solo dopo l’espresso positivo scrutinio dell’effettiva pericolosità sociale, da accertarsi in concreto sugli elementi dell’art. 133 cod. pen., senza presunzioni (Sez. 1 n. 2875 del 2024). I giudici territoriali hanno legittimamente valorizzato le modalità del fatto e il ruolo partecipativo. Nessuna contraddittorietà sussiste con la revoca della misura cautelare, dovendosi distinguere il pericolo cautelare dalla pericolosità sociale.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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