Bancarotta documentale: dolo generico desunto dal collegamento con le distrazioni (Cass. pen. Sez. VII n. 34457 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la parziale omissione del dovere annotativo, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impresa. Il dolo generico può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall’accertata responsabilità dell’imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché la condotta di irregolare tenuta dei libri è di regola funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. La responsabilità per il reato documentale non può invece derivare dalla mera constatazione dello stato delle scritture contabili, giacché in tal caso si integra l’atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma 2, legge fallimentare.
Il Fatto
La ricorrente è stata ritenuta responsabile, in primo grado e poi in appello, di bancarotta fraudolenta societaria, patrimoniale e documentale di tipo generico. La Corte d’Appello di Perugia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Terni, intervenendo sulla pena.
Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della motivazione sulla ritenuta sussistenza del solo reato di bancarotta documentale. La parte civile, costituita dal fallimento della società, ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il motivo concernente il vizio di motivazione è inammissibile e generico. Esso ripropone argomenti già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame, confrontandosi solo con una parte della motivazione e sollecitando una rilettura alternativa del materiale probatorio.
Quanto alla difficoltà di ricostruire il movimento degli affari della fallita, la Corte territoriale aveva specificato che il curatore aveva sperimentato l’impossibilità di ricostruzione della situazione patrimoniale, confermata dall’esito della perizia. Questa accertava come la ricostruzione dei movimenti fosse resa incerta dall’assenza del libro giornale, considerata la non esaustività dei documenti di supporto.
Sul punto la Corte richiama il consolidato principio secondo cui sono inammissibili le censure volte a sollecitare il giudice di legittimità a una rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto e a una rivalutazione nel merito della sentenza (tra le altre, Sez. U n. 47289 del 24.09.2003, Rv. 226074; Sez. U n. 24 del 24.11.1999, Rv. 214794). La valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Quanto al dedotto travisamento della prova, fondato su un brano estrapolato del controesame del perito, la Corte osserva che è aspecifico il motivo che si basi solo su una parte della prova travisata. Ove la prova abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l’onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi a estrapolarne alcuni brani (ex multis Sez. IV n. 37982 del 26.06.2008, Rv. 241023).
È parimenti aspecifica la doglianza sulla omessa riqualificazione della condotta da bancarotta documentale a bancarotta semplice. La Corte d’Appello aveva chiarito le ragioni di esclusione della fattispecie minore, ancorandole non alla sola irregolarità della tenuta, ma alla connessione della stessa con le condotte distrattive: argomento decisivo con cui il ricorso non si confronta. La prova del dolo generico scaturisce quindi da una connessione probatoria forte, con inferenza logico-presuntiva dall’accertata responsabilità per i fatti di bancarotta patrimoniale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi con separato decreto.
Nota della Redazione
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