Divieto di reformatio in peius e rideterminazione della pena in appello (Cass. pen. Sez. V n. 22542 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di reformatio in peius, il giudice di appello che abbia escluso la continuazione, erroneamente ritenuta in primo grado, e abbia applicato il bilanciamento tra circostanze eterogenee, non può mantenere ferma la pena finale aumentando la pena base. Il divieto di trattamento deteriore impone di rispettare due limiti: il limite della pena finale, che non può superare quella inflitta dal giudice di primo grado, e il limite dei singoli elementi che compongono il calcolo della pena, anch’essi non revisionabili in senso peggiorativo. Quando la rideterminazione non involga valutazioni discrezionali, la Corte di cassazione annulla senza rinvio ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 6 novembre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 14 maggio 2019, all’esito di giudizio abbreviato, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, riconoscendo all’imputato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all’aggravante di cui all’art. 219, comma primo, n. 1, legge fall.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione di legge in relazione alla bancarotta patrimoniale, il difetto della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio quanto alla bancarotta documentale e, infine, la violazione del divieto di reformatio in peius nel trattamento sanzionatorio, rimasto immutato pur dopo l’esclusione dell’aumento per la continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato anzitutto il primo motivo, rilevando che la censura sulla distrazione delle merci è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità e non risultava dai motivi di appello, limitati alla contestazione del ruolo di amministratore di fatto. Il motivo è dunque inedito e, come tale, inammissibile.
Nel merito, la Corte ha ricordato che, secondo la giurisprudenza di sezione, la provenienza illecita dei beni non esclude la bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché tra i beni del fallito rientrano tutti quelli nella sfera di disponibilità del patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dalle modalità di acquisto (Sez. V n. 7824 del 30.11.2022, dep. 2023). La motivazione di merito aveva saldato lo schermo societario all’acquisto fraudolento delle forniture e alla loro distrazione, così stabilizzando l’insolvenza.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il ricorrente si era limitato a evocare la violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio senza confrontarsi con la correlazione tra condotta spoliativa e omissione documentale. La regola di giudizio consente la condanna quando le ricostruzioni alternative siano evenienze remote, prive di riscontro processuale (Sez. V n. 22334 del 10.03.2025).
Il terzo motivo è stato invece accolto. Pur avendo escluso la continuazione e applicato la più favorevole disciplina del bilanciamento di circostanze ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., la Corte d’appello aveva mantenuto ferma la pena finale, aumentando immotivatamente la pena base in violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte ha richiamato il principio per cui, mutata la struttura del reato, il giudice di appello deve rispettare tanto il limite della pena finale quanto quello dei singoli elementi del calcolo (Sez. V n. 39765 del 29.05.2017).
Non involgendo la commisurazione valutazioni discrezionali (Sez. Un. n. 3464 del 30.11.2017, dep. 2018), l’annullamento è stato disposto senza rinvio ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen., con rideterminazione della pena in anni due di reclusione, escluso l’illegittimo aumento per la continuazione e ridotta di un terzo per il rito.
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Nota della Redazione
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