L’inammissibilità del motivo di appello è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 4022 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, qualora non rilevata dal giudice dell’impugnazione, può essere adottata anche d’ufficio in sede di legittimità. Tale potere trova fondamento negli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., ai sensi dei quali l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, con la sola eccezione del giudizio conseguente ad annullamento con rinvio. Risponde del reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose chi si avvalga consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete, anche se realizzato da terzi.
Il Fatto
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, confermando la decisione del Tribunale, l’aveva condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto di furto aggravato. La contestazione riguardava l’utilizzo di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso, relativo all’elemento soggettivo del reato, è stato ritenuto manifestamente infondato e non consentito. La Corte ha richiamato il principio per cui, nel reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose, risponde del reato colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete, anche se questo sia stato realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021). La sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato la circostanza che l’imputata fosse intestataria del contratto di fornitura e che non contabilizzasse il consumo, consumando l’energia senza pagarla.
La Corte ha inoltre precisato che il motivo di appello sul punto doveva ritenersi generico, in quanto la ricorrente si dolera della propria inconsapevolezza senza confrontarsi con le emergenze probatorie richiamate. Da ciò è derivata l’inammissibilità del motivo, con conseguente inammissibilità anche dell’attuale ricorso, sostanzialmente inedito. Sul punto sono state richiamate le Sezioni Unite n. 8325 del 2017, secondo cui la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello può essere adottata anche d’ufficio in sede di legittimità.
Il secondo motivo, concernente il diniego della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che l’imputato ha un onere di allegazione di tutti gli estremi della causa di esenzione: deve allegare di aver agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile. Nel caso di specie tale onere non era stato adempiuto.
Il terzo motivo, relativo alla congruità della pena e al giudizio di equivalenza fra circostanze, è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità per non essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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