Inammissibilità del ricorso generico e reiterativo senza confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 4012 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione che riproponga doglianze già articolate in appello, senza offrire un confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata. Non sono consentite, in sede di legittimità, censure che, attraverso la diretta esibizione delle fonti di prova, sollecitino una rivalutazione o una alternativa rilettura del merito, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti della prova. Il ricorso deve, altresì, rispettare il principio di autosufficienza, non potendo fare affidamento su elementi non dedotti e non verificabili sulla base del solo atto impugnato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ad alcuni reati, aveva assolto l’imputato da una delle imputazioni perché il fatto non sussiste e aveva confermato la condanna per i residui delitti, rideterminando la pena.

Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di gravame, suddiviso in quattro censure, con cui contestava l’affermazione di responsabilità. Nel giudizio di legittimità intervenivano le parti civili, che depositavano memorie insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la liquidazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha valutato il motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione, rilevandone l’assoluta genericità. Le censure, infatti, sono state giudicate del tutto reiterative di quelle già proposte con il gravame di merito, essendo state riproposte senza alcun confronto critico con le argomentazioni sviluppate dalla sentenza impugnata. Un simile atteggiamento, ad avviso del Collegio, non è idoneo a evidenziare i presunti vizi logici o le carenze motivazionali del provvedimento, limitandosi a richiedere una nuova valutazione nel merito.

La Corte ha precisato che le censure erano altresì non consentite nel giudizio di legittimità, poiché dirette a sollecitare una rivalutazione delle fonti di prova attraverso una loro diretta esibizione, senza però allegare specifici, inopinabili e decisivi travisamenti. Ha richiamato, in proposito, il costante orientamento delle Sezioni Unite (n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) e il principio per cui il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto.

Con riferimento alle censure concernenti il reato di cui al capo C), la Corte ha rilevato che la doglianza non esibiva affatto il profilo di contraddittorietà eccepito riguardo al tempus commissi delicti. La sentenza impugnata, infatti, aveva approfonditamente spiegato, anche alla luce delle produzioni documentali difensive, le ragioni di attendibilità del racconto della parte offesa, che aveva collocato i fatti nell’estate del 2016.

Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile per l’assenza di profili di illogicità macroscopica nell’apparato motivazionale e per la mancata deduzione di specifici travisamenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha invece escluso la liquidazione delle spese in favore delle parti civili, non avendo queste offerto un effettivo contributo alla dialettica processuale o avendo depositato le proprie memorie tardivamente, oltre il termine previsto dall’art. 611, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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