Omesso versamento ritenute: imponibile penale solo su retribuzioni effettive (Cass. pen. Sez. III n. 27123 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, non è configurabile in assenza del materiale esborso della retribuzione dovuta al lavoratore dipendente: è l’effettivo pagamento della retribuzione a far sorgere l’obbligo di versare le ritenute, non la materiale formazione delle stesse. Ne consegue che l’imponibile evaso a fini penali non può prescindere dall’entità delle retribuzioni concretamente corrisposte, sulle quali va calcolata la parte trattenuta e non versata, restando irrilevante che il pagamento sia avvenuto in tutto o in parte fuori busta. Nella determinazione dell’ammontare degli obblighi contributivi va poi verificato il superamento della soglia di punibilità di euro 10.000,00 annui, introdotta dall’art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
Il Fatto
La ricorrente, legale rappresentante di due associazioni che gestiscono strutture di accoglienza e dimora per anziani, è stata condannata dal Tribunale di Ferrara, ritenuta la continuazione, alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per importo superiore a euro 10.000,00. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 13 novembre 2025, in parziale riforma, le ha concesso la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto.
Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato la qualificazione dei rapporti instaurati con i collaboratori delle strutture come lavoro subordinato, sostenendo la natura volontaria dell’attività; con il secondo ha censurato la quantificazione dei contributi omessi, per il grave dubbio sull’effettivo superamento della soglia di punibilità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato. La Corte muove dalla premessa che ci si trova al cospetto di una doppia conforme: le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale. In tale perimetro il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità è soltanto quello che discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati, o manifestamente travisati in entrambi i gradi.
I giudici di merito hanno ricostruito l’esistenza dei rapporti di lavoro sulla base di prove documentali e testimoniali: le e-mail con cui l’imputata impartiva disposizioni ed esercitava poteri disciplinari, i registri con gli orari e le firme degli operatori, le deposizioni acquisite. Gli operatori prestavano attività secondo un calendario prestabilito, sotto la direzione dell’imputata, che versava lo stipendio su carta prepagata entro il giorno 15 del mese successivo. Il giudizio delle due conformi sentenze non presta quindi il fianco a censure che si risolvono nella proposta di una lettura alternativa del materiale istruttorio.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ricorda l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 27641 del 28 maggio 2003, secondo cui il reato non è configurabile in assenza del materiale esborso delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione, mentre è configurabile anche in ipotesi di pagamento in nero, perché l’accordo contra legem non fa venir meno l’obbligo del datore di lavoro posto nell’interesse collettivo dei lavoratori.
I giudici di merito non hanno fatto buon governo di tali principi: il calcolo delle ritenute è avvenuto non sulle somme effettivamente corrisposte, ma su quelle spettanti in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro. L’imponibile evaso a fini penali non può però prescindere dall’entità delle retribuzioni concretamente corrisposte. Né vale opporre che i verbali di accertamento non erano stati contestati: il principio di non contestazione in sede amministrativo-tributaria non è esportabile in sede penale.
La sentenza è dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, che dovrà previamente accertare le retribuzioni effettivamente corrisposte, poi calcolare le ritenute non versate e infine verificare il superamento della soglia di punibilità di euro 10.000,00 annui.
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Nota della Redazione
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