Riciclaggio tentato e chip dumping: prova indiziaria e doppia conforme (Cass. pen. Sez. II n. 41740 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del tentativo di riciclaggio, è sufficiente che l’agente abbia posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa del bene, essendo irrilevante il mancato buon fine dell’operazione. Il chip dumping, quale condotta di perdita volontaria delle mani nel poker online, finalizzata a convogliare le chips virtuali su un account preindividuato, integra la condotta tipica, senza necessità di accertamenti tecnici ulteriori, non essendovi alcuna alterazione dei sistemi informatici. In presenza di doppia conforme, le sentenze di primo grado e di appello si integrano in un unico corpo decisionale, con la conseguenza che la motivazione della prima completa le eventuali carenze della seconda. I motivi che contestano la rilevanza probatoria dei singoli indizi, proponendo una lettura alternativa delle risultanze, sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 07 gennaio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palmi in data 12 aprile 2024, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.669,00 di multa, per il reato di tentato riciclaggio di cui agli artt. 56 e 648-bis cod. pen.
Secondo l’accusa, il ricorrente, estraneo alla commissione del reato presupposto di frode informatica commesso da ignoti in danno di una società di gioco online, aveva posto in essere condotte dirette a monetizzare il provento illecito. La difesa deduce violazione di legge e vizi motivazionali in ordine agli elementi costitutivi del reato e alla loro ricostruzione, lamentando in particolare l’insufficienza degli indizi e la mancata risposta a specifiche doglienze d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo della doppia conforme: le sentenze di primo grado e di appello, non divergendo sui punti denunciati, si integrano in un unico corpo decisionale e si leggono congiuntamente per valutarne la congruità motivazionale (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013; Sez. 2 n. 6560 del 08/10/2020).
I primi due motivi sono inammissibili perché articolati esclusivamente in fatto e reiterativi di doglienze già esaminate in appello. La Corte ribadisce che non spetta al giudice di legittimità una rilettura degli elementi probatori né l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti. Il compendio indiziario — in particolare la riconducibilità di più account di gioco all’imputato, la convergenza di dati informatici relativi al medesimo indirizzo IP e la ristrettezza dell’arco temporale tra le partite e i tentativi di prelievo — risulta valutato in modo coordinato e sistematico.
Quanto al reato presupposto, la Corte conferma l’individuazione in una frode informatica realizzata mediante malware capace di generare artificiose rimesse di denaro, con accredito di somme su conti di gioco. Il ricorrente, pur estraneo alla fase genetica della frode, aveva piena consapevolezza dell’origine illecita delle somme e pose in essere autonome condotte di movimentazione e reimpiego, inserendo il denaro in un circuito apparentemente lecito attraverso il proprio conto di gioco collegato a una carta prepagata. La mancata riuscita del prelievo, per il tempestivo blocco del conto, non è ostativa: ai fini del tentativo è sufficiente l’idoneità e l’univocità degli atti (Sez. 2 n. 6586 dell’11/01/2024; Sez. 2 n. 3044 dell’11/12/2024).
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il giudice d’appello non è tenuto ad analizzare tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che esprima in modo logico le ragioni del convincimento. Le deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione si intendono implicitamente disattese, senza che ciò integri il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018; Sez. 2 n. 35817 del 10/07/2019).
All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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