L’ottemperanza non opera se mancano risorse e il debitore è società distinta (TAR Sicilia n. 2375 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Lo spazio dell’esecuzione davanti al giudice amministrativo della condanna al pagamento di una somma di denaro è ridotto alla sola adozione degli atti della procedura contabile di spesa. Il problema del reperimento delle risorse si colloca fuori dalle attività tipiche dell’ottemperanza e richiama poteri intestati all’autorità giudiziaria ordinaria, salvo i casi in cui la legge attribuisca all’amministrazione poteri esecutori sui propri beni, come l’art. 21-ter della legge n. 241 del 1990. Il commissario ad acta non può compulsare il socio unico per le obbligazioni facenti capo a una società di capitali, soggetto giuridico distinto, estranea al giudizio di condanna e a quello di ottemperanza. L’impossibilità di fatto e di diritto costituisce limite intrinseco all’esecuzione del giudicato e determina l’estinzione del giudizio, senza vulnus al principio di effettività della tutela, restando esperibile l’azione esecutiva ordinaria.

Il Fatto

I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 383/2023 in data 1 marzo 2023, con la quale era stata riconosciuta una condanna al pagamento di somma di denaro a carico dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A., società in liquidazione.

Il commissario ad acta, nella relazione depositata il 25 febbraio 2025, ha rappresentato l’indisponibilità di cassa della società e la pendenza di plurime procedure di pignoramento presso terzi sulla tesoreria, da ultimo per un importo di gran lunga superiore al fondo cassa giacente. Alla camera di consiglio il difensore dei ricorrenti ha sostenuto che il commissario avrebbe dovuto compulsare il Comune di Messina, quale socio unico della società debitrice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione soggettiva. La sentenza da eseguire è stata pronunciata nei confronti della Azienda Trasporti Messina S.p.A., soggetto giuridico distinto dal Comune di Messina; quest’ultimo non ha partecipato al giudizio culminato nella decisione portata in esecuzione né al giudizio di ottemperanza. Ne consegue che ad esso non possono trasferirsi le obbligazioni facenti capo alla società: la tesi del difensore dei ricorrenti non è accolta.

Richiamando la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 623 in data 28 giugno 2021, il Tribunale delimita l’oggetto del giudizio di ottemperanza: esso concerne la sola adozione degli atti della procedura contabile di spesa. Quando emerge un problema di reperimento delle risorse, l’attività è estranea ai poteri tipici del giudice amministrativo e rinvia a prerogative dell’autorità giudiziaria ordinaria. L’amministrazione dispone di poteri esecutori sui propri beni nei soli casi previsti dalla legge, segnatamente dall’art. 21-ter della legge n. 241 del 1990.

Il Collegio richiama l’Ad. plen. n. 11 del 2016 sul limite intrinseco dell’esecuzione del giudicato, costituito dal sopravvenuto mutamento della realtà fattuale o giuridica che non consenta l’integrale ripristino dello status quo ante, e sottolinea come ad impossibilia nemo tenetur. La posizione del commissario ad acta resta distinta da quella del commissario liquidatore: il primo non assume la qualifica di pubblico ufficiale e non è deputato alle operazioni di liquidazione, con la conseguenza che non può agire in giudizio per il recupero delle risorse.

Nessun vulnus deriva al principio di effettività della tutela. È superato l’orientamento che riteneva la natura pubblica del debitore ostativa all’espropriazione forzata; i ricorrenti possono avvalersi dell’azione esecutiva ordinaria sulla base della sentenza di condanna, secondo l’insegnamento della Corte cost. n. 406 del 1998. Il Tribunale dichiara pertanto l’estinzione del giudizio, dovendo i ricorrenti far valere le proprie ragioni nei confronti della società nell’ambito della procedura di liquidazione in corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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