Bando illegittimo per contratto reiterato ex art 63 comma 5 (TAR Puglia n. 483 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante che abbia già chiesto ed ottenuto la ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 63, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, definendo in tal modo il rapporto contrattuale, non può bandire una nuova procedura di gara sugli stessi servizi. Ove sopravvengano esigenze di interesse pubblico contrarie all’assetto negoziale raggiunto, l’amministrazione deve prima recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109, d.lgs. n. 50/2016. Il bando emanato in presenza di un contratto in essere è illegittimo e determina la caducazione dell’intera procedura di gara, con assorbimento dei motivi ulteriori che non possano arrecare al ricorrente alcuna utilità aggiuntiva.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il bando pubblicato il 5.6.2023 dalla Provincia di Taranto per l’affidamento del servizio di censimento, accertamento e ispezione degli impianti di climatizzazione degli immobili provinciali, unitamente al disciplinare, al capitolato e agli atti presupposti. La ricorrente era già affidataria del servizio in forza di una precedente gara e aveva aderito alla richiesta di ripetizione formulata dall’amministrazione.

Il ricorso si fondava su tre motivi: il contrasto del bando con la già intervenuta reiterazione del servizio; la violazione dei termini di presentazione delle offerte; il difetto di istruttoria e di motivazione della lex specialis. La Provincia si costituiva con formula di mero stile, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via dirimente il primo motivo, ritenendolo fondato e idoneo a definire il giudizio. Dall’esame della documentazione emerge che la Provincia aveva inequivocabilmente manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di ripetizione del servizio con una nota del 23.11.2021, cui aveva fatto seguito, in pari data, l’adesione della società ricorrente, comprensiva delle modifiche proposte dalla stazione appaltante.

Il rapporto contrattuale risultava così definito ai sensi dell’art. 63, comma 5, d.lgs. n. 50/2016. Da tale qualificazione il giudice amministrativo trae la conseguenza che l’amministrazione, ove avesse reputato prevalenti sopravvenute esigenze di interesse pubblico contrarie all’assetto raggiunto, avrebbe dovuto attivare il recesso previsto dall’art. 109, d.lgs. n. 50/2016.

La scelta di bandire una nuova procedura senza incidere sul contratto in essere si pone quindi in contrasto con il vincolo negoziale già formato. Il bando impugnato è illegittimo perché presuppone una libertà di autodeterminazione della stazione appaltante che il rapporto in corso non consente.

L’illegittimità del bando comporta la caducazione dell’intera procedura di gara. I motivi successivi restano assorbiti, non potendo il ricorrente trarne alcuna ulteriore utilità rispetto all’annullamento già ottenuto. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati annullati, con condanna della Provincia al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre al rimborso del contributo unificato e oneri di legge, e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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