Occupazione illegittima e restituzione del fondo previa riduzione in pristino (TAR Puglia n. 480 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto dell’occupazione acquisitiva è definitivamente espunto dall’ordinamento, perché in contrasto con l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale della CEDU e con l’art. 42 Cost.: la Pubblica Amministrazione non può acquistare a titolo originario un fondo altrui in forza del proprio comportamento illecito. Il privato non può neppure rinunciare unilateralmente alla proprietà mediante la domanda di risarcimento per equivalente, giacché il trasferimento in capo all’espropriante richiede il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 o un contratto traslativo di natura transattiva. Ne deriva il diritto alla restituzione del bene occupato sine titulo, previa riduzione in pristino, e al risarcimento del solo valore d’uso per il periodo di occupazione illegittima, non del valore venale. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di optare, valutati gli interessi in conflitto, per l’acquisizione del fondo ai sensi del citato art. 42-bis.
Il Fatto
I ricorrenti, secondo le rispettive titolarità, hanno chiesto la condanna del Comune di Taranto alla restituzione, previa riduzione in pristino, di un terreno con soprastante porzione di fabbricato industriale, occupato il 15 giugno 1994 in forza del decreto di occupazione d’urgenza n. 1 del 23.3.1994 del Sindaco, senza che sia mai seguito il decreto definitivo di esproprio. Il fondo era stato irreversibilmente trasformato mediante la realizzazione di piloni di una strada sopraelevata e di un sottopassaggio. In subordine, i ricorrenti hanno domandato il risarcimento del valore di mercato degli immobili e del danno da mancato godimento, distinguendo il periodo di occupazione legittima da quello illegittimo.
Il Comune si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che gli oneri della procedura espropriativa e del pagamento dell’indennità gravassero sulla concessionaria. La questione giunge al giudice amministrativo dopo che il Tribunale civile di Taranto, con sentenza n. 1523 del 5.6.2019, ha declinato la propria giurisdizione in favore del G.A.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva la tardività della translatio iudicii, avvenuta oltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a. dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria. Dichiara poi il difetto di giurisdizione del G.A. sulla domanda di indennità per il periodo di occupazione legittima, rientrante nella giurisdizione del Giudice Ordinario ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.. Afferma invece la propria giurisdizione sulle restanti domande, poiché l’occupazione ha preso le mosse da un potere autoritativo ab initio legittimo, divenuto illegittimo solo in un secondo tempo.
Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, il Collegio osserva che unico titolare del potere ablatorio e della scelta tra restituzione e acquisizione è il Comune, a nulla rilevando la concessione stipulata con la società, relativa al solo svolgimento della procedura mai perfezionata.
Nel merito, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2016 e le Adunanze Plenarie nn. 2 e 4 del 2020, il Tribunale esclude che la condotta illecita dell’Amministrazione possa comportare l’acquisto del fondo e che il privato possa rinunciarvi mediante la domanda risarcitoria. La perdita dominicale, pertanto, non si è verificata: il risarcimento copre il solo valore d’uso, dal momento dell’occupazione illegittima sino alla regolarizzazione giuridica della fattispecie.
Nel caso concreto, in carenza del provvedimento finale di esproprio e delle ulteriori ipotesi di cessazione dell’illecito, il Collegio ordina la restituzione degli immobili previa riduzione in pristino e condanna il Comune al risarcimento del danno da mancato godimento dal 15 giugno 1999 sino all’effettiva restituzione, non essendo stata sollevata l’eccezione di prescrizione. Ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., la liquidazione avviene in via equitativa applicando analogicamente i criteri dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, nella misura del 5% annuo del valore di mercato degli immobili, con rivalutazione secondo gli indici I.S.T.A.T. e interessi legali, secondo i principi di Cass. Sez. Un. n. 1712 del 1995. La proposta di pagamento va presentata entro sessanta giorni. Resta impregiudicata la facoltà del Comune di avvalersi dell’acquisizione sanante.
Nota della Redazione
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