Ottemperanza e astreinte: la crisi di finanza pubblica esclude la penalità (TAR Campania n. 1681 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la mancata esecuzione del giudicato e ordina alla pubblica amministrazione di provvedere entro un termine, riservandosi la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempienza. Quanto alla penalità di mora, l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, in considerazione della specialità del debitore pubblico. Spetta al giudice dell’ottemperanza, nell’esercizio di un ampio potere discrezionale, verificare se le circostanze addotte dall’amministrazione valgano a negare la sanzione o a mitigarne l’importo. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono integrare tali ragioni ostative e giustificare, in concreto, la mancata condanna pubblica al pagamento dell’astreinte.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale aveva ottenuto da questa Sezione, con la sentenza n. 1993/2025, l’accoglimento del ricorso: l’annullamento del diniego regionale formatosi in modo silente sull’istanza di accesso e del provvedimento di accoglimento solo parziale dell’Azienda Sanitaria, l’ordine di esibizione della documentazione richiesta, l’annullamento del parere regionale negativo sulla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per il setting R3 per trenta posti letto e la condanna della Regione alle spese di lite.

La sentenza era stata notificata alle amministrazioni e, secondo l’attestazione di Segreteria prodotta, era passata in giudicato. Non avendo le intimate dato esecuzione alle statuizioni, la società ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Le amministrazioni non si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’azione come ricadente nell’ipotesi dell’art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a., avendo la ricorrente dimostrato la notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato. Le statuizioni della decisione azionata non risultano eseguite, anche per l’assoluta mancanza di contestazione sul punto da parte delle amministrazioni intimate.

Il ricorso è quindi accolto. Il Tribunale ordina alla Regione e all’A.S.L., ciascuna per quanto di rispettiva competenza, l’esibizione della documentazione indicata nella sentenza; alla Regione, e per essa alla commissione regionale, di porre in essere l’attività amministrativa conseguente all’annullamento del parere negativo, con espressione di un nuovo parere, potendo avvalersi della collaborazione dell’A.S.L. e del Comune; alla Regione il pagamento delle spese di lite come liquidate. Il termine è fissato in novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di persistente inadempienza il Tribunale si riserva di nominare, su istanza di parte ricorrente, un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione inottemperante.

Sulla richiesta di astreinte, il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014: l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, in ragione della specialità del debitore pubblico, con specifico riguardo alle difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici. Il giudice dell’ottemperanza dispone perciò di un ampio potere discrezionale nello scrutinio delle esimenti e nella determinazione dell’importo.

Alla luce di tale decisione, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento della penalità di mora. Le spese seguono la soccombenza della Regione e dell’A.S.L., in solido, con distrazione in favore dei difensori per dichiarato anticipo, tenuto conto che nessuna statuizione della sentenza azionata era direttamente rivolta al Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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