BFP serie 18B: prescrizione decennale dalla scadenza e competenza temporale dell’ABF (ABF Collegio di Palermo n. 4286 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
I Buoni Fruttiferi Postali non sono prodotti né strumenti finanziari, essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati: le relative controversie rientrano nella competenza per materia dell’Arbitro Bancario Finanziario. Il limite di cui alle Disposizioni ABF, Sez. I, § 4 — controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso — opera come decadenza dal diritto di adire l’ABF, con copertura nell’art. 5, comma 4, lett. e), direttiva 2013/11/UE e nell’art. 141-bis, comma 2, lett. e), cod. cons. Nei rapporti di durata si guarda alla data di stipula per la fase genetica e alla data di contestazione per la fase esecutiva. Per i buoni emessi sotto il DM 6 ottobre 2004 la scadenza si ricava dal Foglio Informativo Analitico della serie; la prescrizione decennale ex art. 8 DM 19 dicembre 2000 decorre da essa anche se il foglio informativo non fu consegnato.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di quattro Buoni Fruttiferi Postali serie “18B”, emessi il 4 ottobre 2005, del valore di mille euro ciascuno. Il 31 ottobre 2025, a mezzo pec, ne chiede il rimborso; l’intermediario eccepisce la prescrizione. Esperito il reclamo senza esito, il cliente adisce l’ABF chiedendo in via principale la liquidazione del capitale con frutti e accessori, in via subordinata il risarcimento del danno per la mancata conoscenza della scadenza e del termine prescrizionale, in estremo subordine la restituzione del solo capitale.

L’intermediario si costituisce eccependo l’incompetenza per materia e quella temporale, e nel merito chiede il rigetto. Seguono repliche e controrepliche.

La motivazione del Collegio

L’eccezione di incompetenza per materia è disattesa. Secondo il costante orientamento dei Collegi, richiamato anche nel testo, i buoni fruttiferi postali non hanno natura di prodotti o strumenti finanziari perché incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati: le controversie restano dunque nell’ambito dell’ABF, con espresso richiamo al Collegio di Coordinamento n. 4656 del 21.3.2022 e al n. 5673 dell’08.11.2013.

Quanto al profilo temporale, il Collegio qualifica il limite del sesto anno come decadenza e non come regola giurisprudenziale, trattandosi di previsione della normativa secondaria vincolante. La formulazione vigente, introdotta con le modifiche del 12 agosto 2020 e riconfermata con quelle in vigore dall’8 marzo 2025, ha sostituito il meccanismo a data fissa. La copertura primaria è individuata nella direttiva 2013/11/UE e nel codice del consumo, con richiamo a modelli europei di ombudsman bancario.

Nei rapporti di durata, la ricevibilità si valuta alla data di stipula se la contestazione riguarda la formazione del consenso, alla data della contestazione se riguarda l’esecuzione. La domanda principale di rimborso contrattuale si aggancia alla pec del 31 ottobre 2025 e resta nella cognizione dell’Arbitro. Resta invece esclusa la domanda risarcitoria per il difetto di informazione originaria, collocata nel 2005.

Quanto all’informativa in executivis, il Collegio richiama il mutamento di orientamento del Collegio di Coordinamento n. 11113 del 16 dicembre 2025, che ha escluso la pregiudizialità rispetto al contenzioso AGCM e ha ammesso l’immediata esperibilità del ricorso. Poiché il diritto alla consegna del foglio informativo permane fino al decorso della prescrizione, occorre accertarne la data: i buoni, emessi il 4 ottobre 2005, avevano scadenza a 18 mesi, dunque il 4 aprile 2007, con prescrizione maturata il 4 aprile 2017. L’ultima violazione dell’intermediario cade quindi oltre il sestennio e il relativo sindacato è precluso.

Nel merito, la domanda di rimborso è rigettata: la mancata consegna del foglio informativo non impedisce di eccepire la prescrizione, fatto estintivo previsto dalla legge. Non risultando atti interruttivi anteriori alla prima richiesta documentata, la condotta dell’intermediario è dichiarata legittima e il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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