Truffa vishing e spoofing concorso colpa cliente ritardo recall SEPA (ABF Collegio di Bologna n. 6368 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il bonifico istantaneo è disposto per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2 e dal d.lgs. n. 11/2010. Non è pertanto configurabile una responsabilità oggettiva del PSP. Resta possibile ravvisare una responsabilità concorrente dell’intermediario, secondo le norme di diritto comune, qualora emerga un apporto causale alla frode: tra gli indici rilevanti vi è la mancata disponibilità di un contatto dedicato che consenta all’utente di verificare la genuinità delle indicazioni del frodatore. La colpa dell’utilizzatore va valutata in concreto, alla luce di tutte le circostanze: nelle truffe più sofisticate può diminuire o assorbire il rilievo causale delle carenze dell’intermediario, ma non opera in modo indiscriminato. Il ritardo nell’attivazione della procedura di recall SEPA, pur non garantendo il recupero delle somme, riduce quasi del tutto la possibilità di recuperarle e integra un profilo di responsabilità dell’intermediario.
Il Fatto
La ricorrente espone di essere rimasta vittima, il 26.02.2026, di una truffa strutturata in più fasi, con vishing e spoofing. Un sms inserito nella chat ufficiale dell’intermediario segnalava la sospensione di un pagamento anomalo e invitava a contattare un numero di assistenza. Al telefono un interlocutore, presentatosi come operatore, la convinceva a creare una carta e a eseguire una serie di passaggi per “bloccare i pagamenti”. Nel corso della lunga telefonata la ricorrente disponeva personalmente due bonifici, poi risultati istantanei, di € 4.998,00 e € 2.500,00.
La ricorrente chiedeva l’accertamento dell’inefficacia delle operazioni e la restituzione integrale di € 7.498,00, oltre interessi legali. L’intermediario resisteva sostenendo che le transazioni erano state autorizzate tramite l’app con le credenziali e il selfie della cliente, e di aver attivato i richiami SEPA dopo la segnalazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la dinamica della frode e richiama l’orientamento consolidato: quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e non ricade nel regime di responsabilità della PSD2. Non è quindi configurabile una responsabilità oggettiva del PSP.
Il Collegio precisa tuttavia che ciò non esclude ogni responsabilità dell’intermediario. Secondo il Collegio di Coordinamento n. 8671/2024, una responsabilità concorrente può emergere, secondo il diritto comune, quando vi sia un apporto causale del PSP alla frode: la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, il mancato rilievo di indici di frode. Sul versante del cliente, la colpa va valutata in concreto: nelle frodi più sofisticate può diminuire o assorbire il rilievo causale delle carenze dell’intermediario, ma non automaticamente. Il Collegio richiama le proprie decisioni n. 770/2026, n. 923/2026, n. 3084/2025 e n. 1748/2025.
Nel caso concreto, i messaggi fraudolenti si sono inseriti in una chat contenente comunicazioni genuine dell’intermediario, circostanza che ha rafforzato l’apparenza di autenticità; il convincimento è stato poi agevolato dalla chiamata apparentemente proveniente dalla Questura. Ciò nondimeno, la ricorrente ha dato seguito alle indicazioni di un interlocutore che chiamava da un numero mobile non riferibile all’intermediario e ha disposto personalmente due bonifici istantanei: la sua condotta è negligente e assume rilievo causale rilevante.
Quanto all’intermediario, il Collegio rileva il ritardo nell’attivazione dei richiami: per il bonifico di € 4.998,00 la richiesta è stata avanzata solo il 5.03.2026, per quello di € 2.500,00 solo il 17.03.2026, dopo il ricorso. Sebbene il recall non garantisca il recupero, un simile ritardo ne riduce quasi del tutto la possibilità. Il Collegio ravvisa quindi un concorso di responsabilità dell’intermediario, determinato equitativamente in € 1.500,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, richiamando sul punto il Collegio di Coordinamento n. 5304/2013. Il ricorso è accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso del contributo versato dalla ricorrente.
Nota della Redazione
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