Estinzione anticipata mutuo: rimborso oneri up-front e costi recurring (ABF Collegio di Palermo n. 4287 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento conclusi anteriormente al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021, il consumatore che estingue anticipatamente il prestito ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front, in applicazione dell’art. 125-sexies t.u.b. come interpretato dalla sentenza Lexitor della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019 e dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. La declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 263/2022 ha confermato che l’interpretazione conforme era doverosa prima dell’intervento legislativo del 2021. I costi recurring e gli oneri assicurativi seguono invece gli orientamenti consolidati dell’ABF e vanno ridotti in proporzione alla vita residua del contratto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato in data 08/10/2020 un contratto di prestito per un montante lordo di euro 23.298,97, da rimborsare in 120 rate mensili di euro 273,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dello stipendio. Il finanziamento prevedeva l’addebito di euro 2.748,00 per commissioni di intermediazione creditizia e di euro 550,00 per spese di istruttoria.
Il prestito era stato estinto anticipatamente nel 2025, in corrispondenza della rata n. 48. Dopo aver esperito il reclamo, il ricorrente si era rivolto al Collegio ABF chiedendo, ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., il rimborso complessivo di euro 1.978,80 per oneri non goduti, oltre interessi e spese. L’intermediario convenuto aveva eccepito l’inapplicabilità della sentenza Lexitor ai contratti anteriori al 25 luglio 2021, richiamando l’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 e sostenendo la distinzione tra commissioni recurring e up-front.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto ricostruito il quadro normativo applicabile. L’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 106/2021, ha riscritto l’art. 125-sexies t.u.b. prevedendo il rimborso proporzionale alla vita residua del contratto per i finanziamenti stipulati dopo il 25 luglio 2021, mentre per quelli anteriori ha richiamato la disciplina vigente alla data di sottoscrizione.
Il Collegio ha quindi richiamato la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui estendeva ai contratti pregressi le norme secondarie della Banca d’Italia. La Consulta ha chiarito che l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall’ABF e dalla giurisprudenza di merito, non era contra legem e doveva ritenersi doverosa.
Su questa base il Collegio ha confermato i principi della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front; per questi ultimi il criterio di riduzione, in mancanza di una diversa previsione pattizia di carattere proporzionale, è determinato in via integrativa secondo equità, mentre per i costi recurring restano fermi gli orientamenti consolidati.
Nel caso concreto, il Collegio ha qualificato le spese di istruttoria come recurring, in quanto la relativa clausola include tra le attività remunerate anche la raccolta dati, la documentazione e la loro archiviazione, elementi che evidenziano una ripetitività di parte dei servizi. Le commissioni di intermediazione creditizia sono state invece qualificate come up-front, esaurindosi il loro scopo con l’erogazione del finanziamento.
Il Collegio ha poi respinto la domanda di restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza, per assenza di documentazione probatoria, e la richiesta di euro 200,00 per assistenza difensiva, in ragione della serialità dei ricorsi di questo tipo. Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, con condanna dell’intermediario al pagamento di euro 1.259,18, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.