Buoni fruttiferi postali scaduti: prescrizione decennale dalla data di scadenza del titolo (ABF Collegio di Milano n. 2469 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del titolare di un buono fruttiferi postale al rimborso del capitale e degli interessi si prescrive nel termine decennale previsto dall’art. 8, comma 1, del D.M. del Ministero del Tesoro del 19.12.2000. Il dies a quo della prescrizione coincide con la data di scadenza del titolo e non con il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi. Il mancato esercizio del diritto entro tale termine determina l’estinzione della pretesa, salvo che il titolare provi atti interruttivi anteriori al maturare della prescrizione. L’Arbitro Bancario Finanziario è competente per materia e ratione temporis sulle controversie relative ai buoni fruttiferi postali, non costituenti strumenti finanziari.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un buono fruttiferi postale emesso il 18.09.1997 per un valore di lire 5.000.000, lamenta che l’intermediario si opponga al rimborso del titolo, ormai scaduto e rimasto “dormiente”, e domanda la liquidazione del capitale e degli interessi.
L’intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce in via pregiudiziale l’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro per le operazioni anteriori al sesto anno precedente la proposizione del ricorso e l’incompetenza per materia, trattandosi di prodotti non assoggettati al Titolo VI del TUB. Nel merito sostiene che il buono, appartenente alla serie AG, aveva durata massima di 17 anni, con scadenza al 18.09.2014 e prescrizione maturata dal 18.09.2024, mentre il primo reclamo formale risale al 31.03.2025. Richiama, sul punto, l’ordinanza n. 16459/2024 della Corte di Cassazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656 del 21.3.2022, che ha affermato la competenza per materia sui buoni fruttiferi postali, non qualificabili come strumenti finanziari, e la competenza temporale a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a tali titoli.
Passando al merito, il Collegio accerta la titolarità del buono in capo al ricorrente e la sua riconducibilità alla serie AG. Dall’esame del titolo emerge l’indicazione sul retro della dicitura “A TERMINE”, della serie “AG” e dell’intestazione al cliente. Lo “Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi a termine”, pubblicato sul sito dell’intermediario emittente, conferma che la sottoscrizione si colloca nel periodo di emissione della serie, compreso tra l’01.07.1997 e il 31.12.1997.
Sul piano prescrizionale il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6196 del 2024 e fissa la data di scadenza del titolo al 18.09.2014, con decorrenza della prescrizione dal 18.09.2024. Il reclamo del ricorrente risale al marzo 2025 ed è dunque successivo al maturare del termine. Non risultano agli atti altri atti interruttivi della prescrizione.
Ne deriva che il diritto al pagamento dei buoni è prescritto e che la liquidazione è stata legittimamente negata. Il Collegio non accoglie quindi il ricorso, confermando l’orientamento sulla decorrenza del termine dalla scadenza puntuale del titolo.
Nota della Redazione
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