Rimborso costi up-front nella cessione del quinto con costo ammortizzato (ABF Collegio di Roma n. 2477 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., nel testo vigente alla data di sottoscrizione del contratto, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia ed escluse le imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring si riducono secondo il criterio di competenza economica pro rata temporis. La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non è accoglibile quando il ricorso possa proporsi sulla base di semplici conteggi aritmetici.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione nel giugno 2017, estinguendolo anticipatamente nel luglio 2021, in corrispondenza della rata n. 48 di 120. Esperita infruttuosamente la fase di reclamo, si è rivolta all’Arbitro per ottenere l’equo rimborso degli oneri non goduti, per un importo complessivo di € 1.419,04, oltre interessi legali.
Costituitosi, l’intermediario ha sostenuto l’applicabilità dell’art. 6-bis, comma 3, d.P.R. n. 180/1950 ed ha evidenziato la natura up-front delle commissioni richieste.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha innanzitutto disatteso l’eccezione dell’intermediario circa l’applicazione dell’art. 6-bis, comma 3, d.P.R. n. 180/1950, richiamando il costante orientamento del Collegio di Roma. Oggetto della controversia è il diritto al rimborso, ex art. 125-sexies t.u.b., della quota di commissioni corrisposte alla stipula e non godute a seguito dell’estinzione anticipata.
Il percorso argomentativo muove dalla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE (causa C-383/18), secondo cui il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico. Il Collegio dà conto della riformulazione dell’art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. n. 73/2021, della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 11-octies, comma 2 da parte della Corte cost. n. 263 del 22 dicembre 2022 e dell’intervento dell’art. 27 del d.l. n. 104/2023.
Poiché il contratto è stato stipulato prima del 25 luglio 2021, il Collegio ritiene applicabile il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Resta fermo che le imposte non sono soggette a riduzione. Quanto ai costi up-front, il criterio può essere declinato dalle parti in modo differenziato rispetto ai costi recurring, purché comprensibile e proporzionato; in difetto di clausola, si applica un’integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., con il criterio del costo ammortizzato in base alla curva degli interessi.
Il Collegio ha poi ricordato di aver mutato il proprio precedente orientamento a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26 marzo 2020, per salvaguardare l’uniformità delle decisioni dell’Arbitro. Ha inoltre precisato che il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, in quanto costo up-front, soggiace alla riduzione equitativa anche quando l’intermediario abbia depositato la fattura comprovante il pagamento al mediatore. Per i costi recurring restano validi i criteri consolidati e le clausole che derogano al pro rata temporis.
Applicando tali principi, e richiamata la decisione n. 7053/2023 per la qualificazione delle clausole, il Collegio ha riconosciuto il rimborso nei limiti dell’importo richiesto, in applicazione dell’art. 112 c.p.c., oltre interessi legali. Ha escluso la rifusione delle spese legali e ha disposto il contributo di € 200,00 in favore della Banca d’Italia e di € 20,00 per il rimborso del ricorso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1374 c.c. – Integrazione del contratto
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 125-sexies TUB – Rimborso anticipato